Ordinanza di demolizione: atto dovuto e nessun affidamento sul tempo (TAR Sicilia n. 1925 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti di repressione degli abusi edilizi costituiscono atti dovuti a carattere vincolato, privi di margini discrezionali: ai fini dell’adozione dell’ordine di demolizione è sufficiente l’enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto che consentono di individuare la fattispecie di illecito e la misura sanzionatoria applicabile. La motivazione può ritenersi adeguata per effetto della stessa descrizione dell’abuso, ove dettagliata, oltre che dell’indicazione del referente normativo. Non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto. La mera potenzialità di una futura sanatoria non sospende l’efficacia dell’ingiunzione, né ne impone la caducazione.
Il Fatto
La ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi per un immobile composto da piano terra e primo piano. Quanto al piano terra, l’amministrazione contesta il cambio di destinazione d’uso di un vano originariamente accatastato come magazzino; quanto al primo piano, la sopraelevazione realizzata senza permesso di costruire e non censita in catasto.
La ricorrente deduce che il piano terra era già stato oggetto di concessione in sanatoria rilasciata dal Comune, e che la sopraelevazione è stata eseguita dopo quel titolo, in un’area che il nuovo P.R.G. ha destinato a zona B edificabile. All’udienza del 7 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione; il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso. Sul primo motivo, relativo alla pretesa regolarizzabilità delle opere, il Tribunale osserva che le affermazioni della ricorrente restano sul piano della mera potenzialità. Il motivo si fonda sull’effetto sospensivo che l’istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 produrrebbe sull’ingiunzione, ma è la stessa parte a riconoscere di non averla ancora presentata, avendo conferito incarico al tecnico per un adempimento ancora in corso.
Il Tribunale aggiunge che, ove l’istanza fosse stata proposta, si sarebbe formato il silenzio-rigetto, rimasto non impugnato. Il profilo di inammissibilità si salda così all’infondatezza nel merito: la prospettiva di una futura regolarizzazione non vale a travolgere l’ordine di demolizione.
Sul secondo motivo, il Collegio richiama la regola per cui presupposto dell’ordinanza di demolizione è esclusivamente l’accertamento della natura abusiva delle opere. Qui rilevano il mutamento di destinazione d’uso e la sopraelevazione, entrambi accertati. I provvedimenti repressivi sono atti dovuti e vincolati: non residuano spazi di valutazione discrezionale.
Ne consegue che la motivazione è sufficiente quando enuncia i presupposti di fatto e di diritto, indica il referente normativo e descrive l’abuso. Una descrizione dettagliata, come nel caso di specie, esplicita natura e consistenza delle opere e fonda l’adozione della misura sanzionatoria. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 5699 del 2.7.2025.
Quanto al tempo trascorso tra realizzazione e ingiunzione, il Tribunale nega che sia configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di un illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto. Vengono richiamate TAR Campania-Napoli n. 4790 del 02.09.2024 e l’Adunanza Plenaria n. 9/2017. Il ricorso è quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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