Condono edilizio vincolato dal parere della Soprintendenza e silenzio sul preavviso di rigetto (TAR Sicilia n. 2575 del 10.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio il parere della Soprintendenza sui beni culturali e ambientali ha valenza co-decisoria, sicché il provvedimento comunale di rigetto è interamente vincolato e non richiede alcuna istruttoria autonoma. A fronte di un atto vincolato in materia di repressione degli abusi edilizi non si richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione con gli interessi privati sacrificati. Risultano superflui la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto, non essendo configurabile alcun utile apporto partecipativo dell’interessato, e non è ammesso alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva. L’eccesso di potere per disparità di trattamento non è configurabile in presenza di atti vincolati.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato nel dicembre 2004 istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003 per l’ampliamento di un immobile sito in località dell’isola di Filicudi. Il Comune di Lipari ha respinto l’istanza con provvedimento dell’ottobre 2023, fondandolo sul parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali in ragione della presenza di un vincolo paesaggistico.
Il ricorrente ha impugnato quel diniego davanti al TAR Sicilia deducendo la violazione del contraddittorio procedimentale per omessa comunicazione di avvio e omesso preavviso di rigetto, il difetto di motivazione, la disparità di trattamento rispetto a precedenti istanze accolte e la lesione del legittimo affidamento maturato per il lungo tempo trascorso e per l’avvenuto versamento di oneri e oblazione. L’Amministrazione comunale non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale prende le mosse dal giudizio instaurato avverso il provvedimento della Soprintendenza, definito con la sentenza della V Sezione n. 3773 del 13 novembre 2024, che lo ha respinto salvo che per l’ordine di riduzione in pristino. Il parere non è mai stato sospeso e il parziale annullamento non ha inciso sulla statuizione relativa all’impossibilità di assentire il condono. Il diniego comunale poggia dunque su un atto pienamente valido ed efficace nella parte che qui rileva.
Su questa premessa la Sezione esclude ogni autonomia del Comune. Il provvedimento da adottare era interamente vincolato, sia perché veniva in rilievo la creazione di un nuovo volume paesaggisticamente inteso, sia perché la valutazione della Soprintendenza assume nel procedimento di condono valenza co-decisoria. A fronte del diniego non era contemplata alcuna istruttoria autonoma dell’ente locale.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui, in materia di repressione degli abusi edilizi, gli atti vincolati non richiedono specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, comparazione con gli interessi privati, né motivazione sull’interesse concreto e attuale all’intervento repressivo. Non è ammesso alcun affidamento del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può legittimare, come affermato tra le altre da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9 del 2017 e da Cons. Stato n. 3485 del 2020.
Il carattere vincolato degli atti repressivi rende altresì superflui la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto, poiché, salvo ipotesi residuali, non è possibile alcun utile apporto partecipativo e risulta sufficiente l’individuazione degli abusi commessi. Quanto alla motivazione, il richiamo al parere della Soprintendenza, che a sua volta richiama la circolare assessoriale sull’impossibilità di assentire nuovi volumi in zona vincolata, integra il rinvio consentito dall’art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990.
Infine, la dedotta disparità di trattamento è respinta sul piano strutturale: l’eccesso di potere per disparità non può configurarsi in presenza di atti vincolati. Il ricorso è quindi rigettato, senza statuizione sulle spese in ragione della mancata costituzione dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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