Sequestro penale e ordine di demolizione: efficacia sospesa fino al dissequestro (Cons. Stato n. 2261 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sequestro penale del manufatto abusivo non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione, provvedimento amministrativo autonomo e doveroso, ma ne sospende l’efficacia finché dura il vincolo, per impossibilità giuridica dell’esecuzione. L’intervento che comporti ampliamento della sagoma, diversa conformazione planivolumetrica e incremento di superfici e altezze integra nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.1), d.P.R. n. 380/2001, restando irrilevante la demolizione del manufatto preesistente. L’erronea indicazione catastale del sedime non inficia l’ordine ripristinatorio quando l’opera è determinata e identificabile, rilevando semmai nella successiva fase di acquisizione gratuita ex art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Il mero avviso dell’applicazione della sanzione pecuniaria non è lesivo, difettando l’interesse attuale all’impugnazione.
Il Fatto
Il proprietario di alcuni terreni impugnava davanti al TAR Liguria l’ordinanza con cui il Comune gli aveva ingiunto la demolizione di opere realizzate sui propri fondi. Il provvedimento richiamava una notizia di reato della Polizia Locale. Sul terreno insisteva un fabbricato originariamente in legno, sul quale erano stati eseguiti un ampliamento e la realizzazione di un nuovo manufatto in legno lamellare, con copertura a falde e platea in cemento armato.
Il ricorrente deduceva l’illegittimità dell’ordine per il sequestro del manufatto, il difetto di istruttoria sulla qualificazione dell’intervento, l’erronea individuazione del sedime e l’illegittimità della sanzione pecuniaria. Il TAR respingeva integralmente il ricorso e dichiarava inammissibile l’ultima censura. Proponeva quindi appello, riproponendo le medesime doglianze.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo il Consiglio di Stato chiarisce il rapporto tra sequestro penale e ordine di demolizione. Il vincolo non inficia la legittimità del provvedimento, la cui efficacia resta però sospesa fin quando dura il sequestro, per impossibilità giuridica dell’esecuzione. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VII, n. 64 del 05.01.2026, che ha ritenuto illegittima l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale adottata senza tener conto del vincolo penale e senza indicare la cessazione del sequestro, essendo il termine per ottemperare sospeso fino al dissequestro.
Sul secondo motivo la Corte conferma la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione. Dagli atti emergono ampliamento della sagoma, diversa conformazione planivolumetrica, incremento delle superfici e delle altezze e realizzazione di platea in cemento armato, tutti elementi riconducibili all’art. 3, comma 1, lett. e.1), d.P.R. n. 380/2001. La pretesa demolizione del manufatto preesistente non basta a configurare ristrutturazione edilizia, perché l’incremento volumetrico esclude radicalmente tale categoria, salvi i casi di rigenerazione urbana previsti dai piani urbanistici, non ricorrenti nella specie.
Sul terzo motivo i giudici di palazzo Spada ribadiscono che l’erronea indicazione catastale non incide sulla validità dell’ordine quando l’opera contestata è comunque determinata e identificabile in modo certo. L’esatta individuazione dei sedimi rileva semmai nella successiva fase di acquisizione gratuita ex art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, non nell’an dell’ordine ripristinatorio.
Sul quarto motivo la Corte conferma la declaratoria di inammissibilità. L’ordinanza impugnata non ha irrogato alcuna sanzione pecuniaria, limitandosi a darne avviso: in mancanza di lesione attuale difetta l’interesse alla censura. L’appello è quindi respinto nel merito, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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