Volume tecnico e pertinenza non escludono il titolo edilizio (Cons. Stato n. 2256 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza che ingiunge la demolizione di opere realizzate in assenza di titolo edilizio è legittima a prescindere dall’astratta assentibilità postuma del manufatto. La qualificazione dell’opera come volume tecnico o come pertinenza urbanistica non vale di per sé a escludere l’obbligo di munirsi di idoneo titolo edilizio. Rileva, in senso contrario, la capacità dell’opera di arrecare una permanente trasformazione del territorio, desunta da dimensioni e caratteristiche costruttive. Il giudizio di legittimità del provvedimento repressivo non si converte in un accertamento sulla sanabilità dell’abuso.
Il Fatto
Un complesso immobiliare ad uso industriale nel territorio di un Comune veneto comprendeva un corpo di fabbrica principale, regolarmente autorizzato, e due manufatti in ampliamento a struttura metallica. A seguito di sopralluogo, l’Amministrazione accertava che gli ampliamenti erano privi di atti autorizzativi. Con una prima ordinanza ingiungeva la rimessa in pristino e la demolizione dei manufatti.
Su istanza della società utilizzatrice, il Comune assegnava un termine più ampio e stralciava dall’ordine di demolizione l’ampliamento oggetto di istanza di condono. I proprietari e la società conduttrice impugnavano davanti al TAR Veneto le ordinanze nella parte relativa al manufatto posto a nord del corpo principale, qualificato come volume tecnico destinato agli impianti. Il TAR rigettava, escludendo sia la natura di volume tecnico sia quella di pertinenza. Propongono appello gli originari ricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua l’oggetto del gravame con precisione: si controverte di un’ordinanza di demolizione di opere abusive, non di un diniego di sanatoria. Questa qualificazione del provvedimento impugnato orienta l’intero ragionamento e circoscrive il perimetro del sindacato giurisdizionale.
Da tale premessa discende il principio centrale: l’assenza di titolo edilizio rende legittimo il provvedimento repressivo a prescindere dalla possibilità di sanatoria del manufatto. L’eventuale assentibilità postuma dell’opera non incide sulla validità dell’ordine di demolizione, perché il potere esercitato dall’Amministrazione si fonda sul dato oggettivo della realizzazione sine titulo.
La Corte non si limita al profilo formale. Rileva che l’opera, per dimensioni e caratteristiche, è comunque idonea ad arrecare una permanente trasformazione del territorio. Questo elemento oggettivo rende necessario un idoneo titolo edilizio legittimante la realizzazione, nella specie mancante. Il riferimento alla consistenza e alle caratteristiche costruttive del manufatto assorbe, di fatto, la doglianza sulla qualificazione come volume tecnico o pertinenza.
Le censure di contraddittorietà della sentenza di primo grado non colgono nel segno. Il TAR aveva riconosciuto che il manufatto ospitava effettivamente impianti tecnologici, ma aveva escluso il requisito della consistenza volumetrica contenuta e quello dell’assenza di autonomia funzionale. La Corte d’appello condivide l’esito, incentrando la decisione sul diverso e assorbente profilo dell’assenza del titolo.
L’appello è dunque respinto in quanto infondato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; la sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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