Variante al p.r.g. e riduzione della destinazione edificatoria: discrezionalità del pianificatore (TAR Marche n. 244 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune non è vincolato dalla previgente destinazione urbanistica di un determinato lotto, salvo che esistano piani attuativi già convenzionati o analoghi vincoli, superabili comunque in presenza di motivate ragioni di pubblico interesse. La variante generale al p.r.g. può quindi rivedere in senso peggiorativo la destinazione precedente, purché dia conto delle ragioni della scelta e della comparazione con l’interesse privato. Il p.r.g. e le varianti non singolari sono atti amministrativi scindibili, con la conseguenza che il singolo proprietario non è legittimato a censurare previsioni relative a particelle non proprie, in assenza di vizi che inficino in radice l’intero piano. La destinazione a zona agricola non presuppone l’esistenza di un vincolo ambientale o paesaggistico, ricomprendendo le zone E anche le aree destinate a tutela ambientale, continuità paesaggistica e corridoi ecologici. Le censure articolate in forma dubitativa sono inammissibili.

Il Fatto

Due società del gruppo attivo nella lavorazione alimentare, proprietarie di un compendio in Jesi, impugnano la deliberazione consiliare con cui è stata adottata definitivamente la variante generale al p.r.g. Nella parte che interessa, l’area prima ricompresa in parte nella sottozona D1.4 industriale-artigianale e in parte in zona agricola E viene classificata interamente come zona TR1, con utilizzo consentito solo a fini agricoli. Le ricorrenti deducono la riduzione del valore del compendio, l’elusione delle aspettative alla conservazione della destinazione precedente e l’illegittimità del rigetto dell’osservazione presentata in sede di variante.

Il ricorso articola censure di eccesso di potere per difetto di motivazione, disparità di trattamento e contrasto con il P.T.C. provinciale, oltre a vizi procedimentali relativi all’esame delle osservazioni per gruppi omogenei e all’influenza di un documento di indirizzo denominato “Masterplan Zipa Verde”. Il Comune di Jesi eccepisce l’inammissibilità per omessa evocazione in giudizio della Provincia di Ancona.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene infondata l’eccezione di inammissibilità. Le censure si appuntano su un segmento dell’iter di approvazione che vede protagonista solo il Comune, per cui il coinvolgimento della Provincia non era necessario. Il parere provinciale richiamato è del 23 settembre 2008 e non poteva essere oggetto di un ricorso proposto nel 2007.

Passando ai profili formali, il Tribunale ricorda che il p.r.g. e le varianti non singolari sono atti scindibili. Salvo vizi che inficino in radice l’intero piano, il singolo proprietario non è legittimato a sollevare censure su particelle non proprie. Le osservazioni, pur raggruppate per tematiche omogenee, risultano comunque esaminate e controdedotte singulatim, compresa quella delle ricorrenti. La censura sul Masterplan è rigettata: il documento non è stato richiamato per respingere l’osservazione, e il Consiglio, adottando definitivamente la variante, ha fatto proprie le modifiche eventualmente apportate agli elaborati.

È quindi inammissibile, perché formulata in termini dubitativi, la censura sulla mancata trasmissione alla Provincia degli elaborati adeguati all’esito delle controdeduzioni. Ugualmente rigettate sono le doglianze sul contrasto con il P.T.C. per le previsioni relative ad altre proprietà: le ricorrenti non sono legittimate a censurarle e non ricaverebbero vantaggio da un annullamento limitato alle sole previsioni illegittime.

Nel merito, costituisce ius receptum che il Comune non sia vincolato dalla previgente destinazione urbanistica, salvo piani attuativi convenzionati o analoghi vincoli, superabili in presenza di motivate ragioni di pubblico interesse. Nella specie tali vincoli mancano e il rigetto dell’osservazione è sorretto da una motivazione articolata, che richiama l’isolamento dell’area, le difficoltà di accesso, l’incompatibilità del carico insediativo e il valore paesaggistico del contesto. Le ricorrenti non hanno provato uno stato dei luoghi diverso da quello evidenziato dal consulente comunale.

Il Collegio esclude infine che la destinazione a zona agricola presupponga un vincolo ambientale o paesaggistico, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui le zone E comprendono anche le aree destinate a tutela ambientale e continuità paesaggistica. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese in solido.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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