Condono edilizio, ordine di ripristino della Soprintendenza illegittimo (TAR Sicilia n. 252 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di condono edilizio è atto vincolato all’esito del parere della Soprintendenza, sicché l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non ne determina l’annullamento, non potendo l’apporto partecipativo del privato modificare il contenuto dispositivo del provvedimento. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono insanabili le opere che comportino creazione di nuovi volumi o superfici, mentre restano sanabili i soli interventi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria). Il silenzio assenso non si forma sulle istanze di autorizzazione paesaggistica, stante il richiamo dinamico all’art. 20, comma 4, legge n. 241/1990, che esclude l’istituto per i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico. Nei procedimenti di sanatoria l’ente di tutela del vincolo è privo dei poteri ripristinatori e repressivi, che spettano al Comune.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un manufatto realizzato senza titolo sul cortile al piano terra di un preesistente fabbricato nell’isola di Lipari, aveva presentato nel dicembre 2004 istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 legge n. 326/2003. Nel marzo 2023 la Soprintendenza di Messina comunicava il diniego del parere paesaggistico e impartiva l’ordine di rimessione in pristino dei luoghi entro novanta giorni.

Avverso tale atto il ricorrente proponeva ricorso gerarchico, rimasto senza esito. Il Comune di Lipari, recependo il parere contrario, rigettava poi l’istanza di condono. Il ricorrente impugnava il diniego comunale e, con motivi aggiunti, il diniego di nulla osta, la presupposta circolare n. 2/2022 del Dipartimento dei Beni Culturali e il silenzio sul ricorso gerarchico, dolendosi della mancata comunicazione del preavviso, del difetto di istruttoria e motivazione, dell’asserita antecedenza delle opere rispetto al vincolo e della formazione del silenzio assenso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto la richiesta di rinvio fondata sul c.d. decreto “Salva Casa”, perché formulata in modo del tutto generico e perché il comma 1-bis dell’art. 73 c.p.a. consente il differimento solo per ragioni eccezionali, non riconducibili all’approvazione di una norma potenzialmente interferente, comunque non applicabile ai provvedimenti impugnati per il principio tempus regit actum.

Il ricorso principale è stato dichiarato in parte inammissibile, perché numerose censure (preavviso, difetto di istruttoria, antecedenza del manufatto, silenzio assenso) investivano esclusivamente il diniego di nulla osta, non impugnato con l’atto introduttivo ma recuperato nei motivi aggiunti. Nel merito, la censura sul preavviso è stata giudicata infondata: la natura vincolata del diniego comunale rende irrilevante l’apporto partecipativo, non avendo il ricorrente allegato elementi idonei a mutare l’esito, in coerenza con l’art. 21-octies legge n. 241/1990.

Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale ha escluso la riconducibilità delle opere agli abusi minori, emergendo dall’istanza la realizzazione di nuovi volumi: difetta quindi uno dei requisiti essenziali per la sanatoria. Ha poi richiamato la sentenza Corte cost. n. 252/2022, che ha chiarito come il rinvio regionale all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 comprenda anche il limite di cui al comma 27, lett. d), con carattere ostativo anche in presenza di vincoli relativi. La circolare n. 2/2022 è stata ritenuta legittima e la motivazione per relationem sufficiente.

È stata respinta anche la censura sul silenzio assenso: richiamando la Corte cost. n. 155/2021, il Collegio ha affermato che l’art. 20, comma 4, legge n. 241/1990 opera direttamente in ambito regionale ed esclude l’istituto per i procedimenti paesaggistici; l’art. 17-bis non è invocabile nei rapporti verticali tra privato e amministrazione. Il vincolo paesaggistico sull’intero territorio eoliano risulta peraltro preesistente alle opere.

È stata invece accolta la censura sulla competenza: in forza di Cons. Stato n. 2195/2023, l’ente di tutela è privo dei poteri ripristinatori e repressivi, che spettano al Comune. Il diniego di nulla osta è stato annullato nella parte in cui dispone il ripristino dei luoghi, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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