Improcedibile il ricorso quando il ricorrente dichiara la caduta dell’interesse (TAR Sicilia n. 253 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso: la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, può dichiarare di rinunciare o di avere perduto ogni interesse alla pronuncia. In tale evenienza il giudice non ha né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ed è tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., restando precluso lo scrutinio delle censure.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di Decano dell’Ateneo, aveva indetto con decreto del 19 luglio 2023 le elezioni per la nomina del Rettore, in vista della scadenza del mandato del Rettore uscente fissata al 17 aprile 2024. Il Direttore Generale dell’Università aveva rifiutato la pubblicazione di quel decreto con nota del 26 luglio 2023.
Contro tale diniego il Decano ha proposto ricorso, deducendo la lesione delle proprie prerogative statutarie, l’incompatibilità del ruolo del Direttore Generale, l’eccentricità del richiamo ai poteri in materia di prevenzione della corruzione e la natura meramente ordinatoria del termine semestrale di indizione. L’Università si è costituita eccependo il difetto di legittimazione attiva e l’inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati. Nel corso del giudizio le elezioni sono state indette dal nuovo Decano e si sono svolte, senza impugnazione di quegli atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della espressa dichiarazione del ricorrente circa il venir meno di ogni interesse allo scrutinio delle censure. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ribadisce che nel processo amministrativo opera il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso, con la conseguenza che la parte può dichiarare di rinunciare o di avere perduto ogni interesse alla decisione.
Da tale premessa discende il limite dei poteri del giudice: egli non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ed è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa. Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il Tribunale affronta poi il regolamento delle spese. Escluso che il Direttore Generale fosse titolare di un mero potere-dovere di pubblicazione degli atti, il Collegio valorizza la circostanza che, alla data indicata dall’art. 97 del d.P.R. n. 382/1980 per l’indizione dell’elezione, il ricorrente aveva ormai perso la qualità di Decano. Sul punto si precisa che l’art. 9, comma 3, dello Statuto dell’Università fissa solo il termine minimo di 120 giorni per l’indizione, mentre il termine massimo resta disciplinato dalla normativa generale, da ritenersi pienamente vigente.
Il Collegio esclude inoltre che il termine massimo possa qualificarsi ordinatorio, come sostenuto dal ricorrente: diversamente opinando, risulterebbe problematica l’individuazione del Decano competente e, soprattutto, la determinazione del corpo elettorale, posto che nelle date fissate avrebbero mantenuto il diritto di voto anche i docenti destinati al pensionamento nell’anno accademico di riferimento.
Tenuto conto della complessità delle questioni e del peculiare sviluppo della controversia, il Tribunale dispone la compensazione delle spese, salvo il contributo unificato che resta a carico di parte ricorrente.
Nota della Redazione
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