Tetto retributivo dei dirigenti pubblici applicabile anche agli enti a base associativa (Cons. Stato n. 10508 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il tetto massimo delle retribuzioni pubbliche, fissato dall’art. 23-ter del d.l. n. 201/2011 e quantificato dall’art. 13 del d.l. n. 66/2014, costituisce principio generale di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica. Esso si impone a tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, compresi gli enti pubblici non economici a base associativa, ancorché non inclusi nel conto consolidato e privi di sovvenzioni statali. La natura derogatoria dell’art. 2, comma 2-bis, del d.l. n. 101/2013 non esclude l’applicazione del tetto, poiché ogni entrata di un ente pubblico entra nel patrimonio pubblico e gli emolumenti che ne derivano sono a carico della finanza pubblica. La circostanza che il limite sia puntualmente determinato non lo degrada a norma di dettaglio, rilevando la generalità dei destinatari e non l’elasticità della prescrizione.

Il Fatto

L’ente ricorrente, associazione di automobil club riconosciuta come ente pubblico non economico, aveva modificato il proprio regolamento interno per contenere le indennità del Presidente e del Segretario Generale entro il limite di euro 311.658,53, ritenendo inapplicabile il tetto di euro 240.000 previsto per i dipendenti pubblici. Il Ministero vigilante, con nota della Direzione Generale Turismo, aveva contestato tale scelta, osservando che l’ente era tenuto a conformarsi al limite retributivo generale.

L’ente impugnava la nota ministeriale davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso. Proposto appello, la Sezione Quinta è stata chiamata a stabilire se il tetto retributivo valesse anche per gli enti pubblici a base associativa che non gravano sul conto consolidato dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’ente come ente pubblico non economico a base associativa, rientrante tra le amministrazioni soggette al d.lgs. n. 165/2001. La mancata inclusione nell’elenco ISTAT e l’assenza di sovvenzioni statali non lo sottraggono al novero dei destinatari delle norme sul contenimento della spesa.

La Corte chiarisce il rapporto tra le due discipline. L’art. 2, comma 2-bis, del d.l. n. 101/2013 ha carattere derogatorio e impone agli enti associativi l’osservanza dei soli principi generali di razionalizzazione. Occorre quindi verificare se il tetto retributivo integri un principio generale o una regola di dettaglio: solo nel secondo caso la norma del 2013 avrebbe abrogato l’obbligo per tali enti.

Il Collegio opta per la prima soluzione. L’art. 23-ter si applica indistintamente a tutte le amministrazioni richiamate dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, senza distinguere tra enti a carico o meno della finanza pubblica. La vocazione generale è confermata dall’art. 13 del d.l. n. 66/2014, che qualifica espressamente come “principi” le regole dettate in materia, e dalla Corte costituzionale n. 124 del 2017, che ne ha riconosciuto la valenza generale e la ragionevolezza.

La Corte respinge l’argomento secondo cui un limite puntualmente quantificato sarebbe necessariamente norma di dettaglio: un principio può essere connotato da elementi predeterminati quando si rivolge a una generalità di soggetti. Né le circolari ministeriali richiamate dall’appellante escludono l’applicazione del tetto, limitandosi a riconoscere agli enti autonomia nell’allocazione delle risorse entro il limite complessivo dei risparmi.

Infine, il Collegio sottolinea che ogni entrata di un ente pubblico diventa patrimonio pubblico, anche quando proviene da privati: gli emolumenti erogati sono pertanto a carico della finanza pubblica. L’interesse all’autonomia gestionale risulta recessivo rispetto all’esigenza di una gestione cautelativa dei patrimoni pubblici e di uniformità dei trattamenti. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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