Condono edilizio, ordine di ripristino della Soprintendenza annullato per incompetenza (TAR Sicilia n. 309 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di condono edilizio il provvedimento conclusivo e i conseguenti atti repressivi e sanzionatori, compreso l’ordine di demolizione o di riduzione in pristino, spettano al Comune, mentre l’autorità preposta alla tutela del vincolo esprime un parere vincolante ma non adotta l’ordine di ripristino. In area sottoposta a vincolo paesaggistico sono sanabili, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, solo gli interventi che non comportino nuovi volumi o superfici. Il diniego di sanatoria per opere eccedenti siffatti limiti è atto vincolato: non richiede motivazione rafforzata né preavviso di diniego, e non è invocabile il silenzio assenso.

Il Fatto

La società ricorrente aveva chiesto, nell’anno 2004, il condono ex art. 32 della legge n. 326/2003 per manufatti accessori a un albergo situati nell’isola di Stromboli, per una volumetria complessiva di 307,20 mc, ritenendoli ultimati prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico.

La Soprintendenza di Messina, richiamando la circolare dipartimentale n. 2 del 30 dicembre 2022, negava il parere di competenza e ordinava la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Avverso tale diniego la società proponeva ricorso gerarchico, rimasto senza decisione espressa, e quindi ricorso giurisdizionale, chiedendo l’annullamento del diniego, del rigetto implicito e della circolare presupposta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di rinvio formulata in vista del c.d. “decreto Salva Casa” e della legge regionale di recepimento: la motivazione resta generica e non dimostra la rilevanza della normativa sopravvenuta nel giudizio.

Nel merito il Tribunale richiama la sentenza n. 252/2022 della Corte costituzionale, che ha caducato l’interpretazione autentica regionale del terzo condono. Resta pertanto applicabile l’art. 24 della l.r. n. 15/2004, che rinvia all’art. 32 del d.l. n. 269/2003: in area vincolata nessuna sanatoria è possibile per gli interventi che creino nuovi volumi o superfici. L’immobile era già gravato da vincolo paesaggistico alla data di realizzazione dei manufatti, in forza del decreto presidenziale regionale del 1966, più volte prorogato. In ogni caso l’intervento, di tipologia 1, 2 e 3, non rientra tra quelli di minore rilevanza.

Per il profilo paesaggistico è irrilevante la distinzione tra volumi tecnici e non, interrati e fuori terra: il divieto di incremento riguarda qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume. Analogo criterio vale per la superficie utile, da intendersi in senso ampio e finalistico.

Il Collegio ritiene sufficiente la motivazione per relationem al richiamo della circolare e nega ogni legittimo affidamento sulla condonabilità per il solo decorso del tempo. Il parere della Soprintendenza è dovuto solo per gli abusi sanabili; in difetto dei presupposti assume carattere vincolato. Non è configurabile disparità di trattamento, mancando situazioni identiche, né il silenzio assenso nel procedimento di condono. Il preavviso di diniego è superfluo per la natura vincolata dell’atto; irrilevante è la comunicazione al solo tecnico incaricato, poiché la società ha avuto piena conoscenza e ha impugnato.

È invece fondato il motivo sull’incompetenza della Soprintendenza. Il procedimento di condono si conclude con la decisione del Comune, cui spettano i provvedimenti repressivi, salvo l’ipotesi del comma 4-bis dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Il ricorso è quindi accolto nei soli limiti dell’annullamento dell’ordine di ripristino, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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