Condono edilizio, ritardo del Comune esclude gli interessi sul conguaglio (TAR Marche n. 273 del 15.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, il silenzio assenso sulla domanda di sanatoria non si perfeziona per il solo decorso del termine, ma richiede la completezza dell’istanza e la sussistenza di tutti i requisiti e presupposti di legge; in mancanza, non decorre né il termine biennale di formazione del titolo tacito, né quello triennale di prescrizione del diritto al conguaglio dell’oblazione. Il comportamento dell’Amministrazione deve tuttavia conformarsi ai principi di correttezza e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990: il ritardo colpevole nella definizione della pratica, non imputabile esclusivamente all’istante, esclude la debenza degli interessi legali sul conguaglio richiesto. La somma versata a tale titolo va pertanto restituita, senza maggiorazione di interessi e rivalutazione, stante la finalità compensativa dell’obbligo restitutorio e la concorrenza del comportamento dell’istante nel ritardo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola in località prossima ad Ancona, presentava nel febbraio 1995 domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 724/1994 per alcune difformità riguardanti due accessori rustici, versando contestualmente l’oblazione. Nei circa vent’anni successivi seguiva un fitto carteggio con il Comune, fatto di richieste di integrazioni documentali e di rideterminazioni del calcolo dell’oblazione.
Con provvedimento del 9 febbraio 2016 il dirigente dello Sportello Unico Integrato chiedeva il conguaglio dell’oblazione, quantificato in € 6.518,34, comprensivo di interessi legali calcolati dal 15 dicembre 2015. Il ricorrente impugnava l’atto limitatamente a tale voce, chiedendo la rideterminazione dell’importo dovuto e la restituzione del maggiore versato, oltre interessi e rivalutazione. Il Comune eccepiva l’irricevibilità per tardività e, nel merito, l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di irricevibilità. Le controversie su oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e oblazione rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma l’atto con cui il Comune determina l’an e il quantum del contributo ha natura paritetica e non autoritativa: la posizione del destinatario è di diritto soggettivo e l’impugnazione è soggetta al termine ordinario di prescrizione, non di decadenza. L’eccezione va quindi disattesa.
Nel merito, il primo motivo è infondato. L’art. 35 della legge n. 47/1985 subordina la formazione del silenzio assenso non al solo decorso del termine, ma alla completezza della domanda e alla prova di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi. Il Collegio richiama l’indirizzo consolidato (Cons. St., sez. VII, n. 5742 del 2023; Cons. St., sez. VI, n. 1824 del 2023) secondo cui il termine biennale decorre dal momento in cui le carenze documentali sono eliminate. Nel caso concreto il ricorrente ha soddisfatto le integrazioni solo nel 2016, e l’impresa agricola non era iscritta alla camera di commercio al momento della domanda: difetta dunque il presupposto per la formazione tacita del titolo.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La riduzione del 50% dell’oblazione ex art. 34, comma 7, lett. e), legge n. 47/1985 presuppone il possesso della qualità di imprenditore agricolo a titolo principale alla data della domanda, con apposito certificato di natura costitutiva e non meramente dichiarativa.
È invece fondato il terzo motivo. Richiamando Cons. St., sez. II, n. 5072 del 2023, il Collegio osserva che la definizione della pratica ha richiesto oltre vent’anni e che il ritardo non è dipeso solo dalle carenze documentali, ma anche da lungaggini dell’Amministrazione. I principi di correttezza e buona fede impediscono che l’incompletezza della pratica diventi lo strumento per procrastinare sine die il procedimento. Va quindi esclusa la debenza degli interessi legali, pari a € 4.578,146, da restituire senza interessi né rivalutazione. Il ricorso è accolto in parte, con annullamento dell’atto nei soli limiti della voce interessi; spese compensate.
Nota della Redazione
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