Ricorso del comproprietario contro CILA per regimazione acque inammissibile per difetto d’interesse (TAR Sicilia n. 1240 del 15.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il comproprietario che agisce in forza dell’art. 1102 cod. civ. può servirsi della cosa comune e realizzare le modificazioni necessarie al miglior godimento, senza necessità del consenso degli altri partecipanti. Ne consegue che il terzo comproprietario non vanta un interesse meritevole di tutela a contestare la CILA presentata da uno solo dei condomini per la regimazione delle acque meteoriche comuni, poiché l’intervento è eseguito a proprie spese e non arreca nocumento agli altri. L’inammissibilità per originario difetto d’interesse assorbe le ulteriori censure, prive di autonoma attitudine lesiva.

Il Fatto

Una società immobiliare ricorreva avverso il silenzio serbato dal Comune e dagli uffici competenti sull’intimazione-diffida con cui chiedeva l’esercizio dei poteri di verifica e controllo in relazione alla CILA presentata da un condomino per una tettoia smontabile, un basamento in cemento armato e opere di smaltimento delle acque piovane nelle aree comuni.

Sopravvenuto il riscontro comunale che escludeva l’adozione di provvedimenti repressivi, la società lo impugnava con motivi aggiunti. Dopo un articolato iter – ivi comprese la sentenza del TAR che dichiarava in parte inammissibile e in parte improcedibile il ricorso, la riforma parziale del C.G.A.R.S. con annullamento e rinvio, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione – la causa veniva riassunta e decisa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua anzitutto il perimetro della propria cognizione in riassunzione. La sentenza di riforma ha stabilito che il manufatto costituisce nuova costruzione, priva del carattere della precarietà strutturale, con conseguente necessità del permesso di costruire e del parere della Commissione speciale. Restano invece estranee le questioni attinenti alla sola proprietà o comproprietà.

Sopravvenuto il permesso di costruire in sanatoria, il Tribunale riconosce una cessazione parziale della materia del contendere limitatamente al battuto in cemento armato. Residua l’interesse quanto alle opere di smaltimento delle acque, che il titolo sanatorio non ricomprende: la richiesta non si estendeva alla regimazione mediante il condotto di ampio diametro che attraversa l’intero cortile.

Il giudice esamina con priorità la censura sulla presunta violazione dei limiti privatistici. La giurisprudenza amministrativa – richiamata la pronuncia del Cons. Stato, Sez. II, n. 4278 del 2024 – riconosce al comproprietario la possibilità di ottenere titoli edilizi anche senza il consenso degli altri, salva la reazione in sede civile. Il Collegio distingue però l’ipotesi del rilascio del titolo da quella della mera verifica di regolarità di un intervento realizzato mediante CILA, atto privato sprovvisto di natura provvedimentale.

In tale ambito il dovere conoscitivo dell’ente si riduce ulteriormente. La consistenza dello stato dei luoghi risultava compatibile con l’adozione della comunicazione anche da parte di un solo comproprietario nell’esercizio dei poteri dell’art. 1102 cod. civ.. L’intervento, eseguito a proprie spese, non altera la destinazione della cosa comune né impedisce l’uso paritario agli altri partecipanti, e non arreca alcun nocumento, neppure economico.

L’utilità della CILA anche per la ricorrente esclude ogni interesse meritevole di tutela sulla censura relativa ai limiti privatistici e, in via derivata, su quelle concernenti il parere della Commissione speciale e la conformazione tipica delle opere. Il ricorso per motivi aggiunti è pertanto inammissibile per originario difetto d’interesse, con condanna della società alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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