Condono edilizio: silenzio assenso solo con domanda completa e opera integra (TAR Campania n. 2985 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso sull’istanza di condono edilizio ex art. 35 l. 28 febbraio 1985, n. 47 può formarsi soltanto se la domanda è conforme al modello legale, corredata di tutta la documentazione prescritta e dell’oblazione, e se l’opera abusiva è rimasta integra. La mancanza di anche uno solo dei documenti richiesti impedisce al silenzio di assumere significato e di produrre l’effetto sanante. Parimenti, la demolizione o la radicale trasformazione del manufatto in pendenza del procedimento rende la domanda improcedibile, perché viene meno il bene giuridico condonabile. Gli interventi ulteriori sull’opera oggetto di condono sono vietati, salvo quelli di mera conservazione che non ne alterino struttura, volumetrie e prospetti.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di una porzione di fabbricato in un Comune campano, ha impugnato il provvedimento con cui il responsabile del settore tecnico ha dichiarato l’improcedibilità e il rigetto dell’istanza di sanatoria presentata nel 1986 ex l. n. 47/1985, a suo tempo volturata in suo favore. L’istanza riguardava un corpo di fabbrica su tre livelli prospiciente la via pubblica e un deposito artigianale realizzato nel cortile interno.
Dopo un’ordinanza contingibile e urgente del 2000, che imponeva interventi di consolidamento e messa in sicurezza, il ricorrente ha demolito quasi integralmente il corpo fronte strada ed effettuato ampliamenti sul capannone. Ha poi presentato due D.I.A. per demolizione e ricostruzione, annullata la prima e sospesa la seconda. Il Comune ha richiesto più volte integrazioni documentali, da ultimo attivando una procedura semplificata con modello di autocertificazione, mai prodotto. Il ricorrente ha quindi invocato il silenzio assenso per decorso del termine biennale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il primo motivo. Richiamando Cons. Stato, sez. VII, n. 293 del 2026 e Cons. Stato, sez. VII, n. 7913 del 2025, i giudici affermano che il titolo abilitativo tacito può formarsi solo ove la domanda sia conforme al modello legale e comprovi il ricorrere di tutte le condizioni per l’accoglimento, inclusa la conservazione dell’opera abusiva originaria. Il silenzio presuppone la completezza documentale e l’integrale pagamento dell’oblazione.
Nel caso concreto, la nota comunale del 2016, emessa in forza di una delibera di Giunta, richiedeva la compilazione di un modello di autocertificazione quale condizione di procedibilità. Il ricorrente non lo ha prodotto, dichiarando di ritenere completa la pratica. Tale omissione, per il Collegio, impedisce sul piano formale la formazione del silenzio assenso. Il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la delibera e la nota, non essendosi avvalso della procedura semplificata.
Il secondo motivo è respinto su un piano assorbente. L’ordinanza contingibile e urgente del 2000 autorizzava solo interventi conservativi e di consolidamento statico, non la demolizione. Il ricorrente ha invece demolito quasi totalmente il corpo fronte strada e ampliato il capannone, rialzandone la copertura. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato (Cons. Stato, sez. VI, n. 1970 del 2022; Cons. Stato, sez. IV, n. 7030 del 2021) secondo cui la demolizione dell’immobile impedisce la valutazione ex art. 35 l. n. 47/1985 e preclude l’ammissibilità della domanda. La radicale sostituzione del manufatto fa perdere il bene condonabile.
Anche il terzo motivo cade. Le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione del 2004 non sono estranee alla pratica, ma incidono direttamente sulla volumetria condonanda, alterandone sagoma e consistenza. Richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 632 del 2026, i giudici ribadiscono il divieto di opere aggiuntive in pendenza di condono e l’obbligo di una valutazione complessiva e non atomistica degli abusi. L’ordinanza non ottemperata costituisce autonoma e sufficiente causa di improcedibilità.
Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese processuali, liquidate in euro 3000,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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