L’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato sul bonus docente legittima la nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 14491 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, i presupposti della pretesa riconosciuta con sentenza passata in giudicato non sono sindacabili, dovendo l’amministrazione limitarsi a dare esecuzione al dictum giudiziale. L’inerzia serbata dall’amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza e il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, integra l’inadempimento che legittima l’accoglimento del ricorso e la contestuale nomina di un commissario ad acta, quale strumento per assicurare l’effettività della tutela. La condanna alle penalità di mora può essere pronunciata solo in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati con la sentenza di ottemperanza e su richiesta della parte interessata.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla refusione delle relative somme. Rimasta inerte l’amministrazione, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo la condanna del Ministero a dare integrale attuazione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario. Il Ministero si è costituito in giudizio con memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti in ordine all’esecuzione del titolo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente verificato la regolarità della notificazione della sentenza all’amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003. Accertata l’inosservanza dell’obbligo di ottemperare, il Collegio ha richiamato il principio per cui, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., grava sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato, come desumibile dai principi di legittimità in tema di riparto dell’onere probatorio tra creditore e debitore. La mancata dimostrazione dell’adempimento da parte del Ministero ha pertanto condotto all’accoglimento del ricorso, essendo preclusa in tale sede ogni rivalutazione dei presupposti della pretesa azionata. Il Collegio ha ordinato l’esecuzione nel termine di 60 giorni, nominando il Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per il caso di ulteriore inerzia. Ha invece escluso, allo stato, la sussistenza dei presupposti per la condanna alle penalità di mora, rimessa a un’eventuale successiva fase in caso di perdurante inottemperanza. Particolarmente significativa è la statuizione con cui il TAR ha disposto la trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, rilevando la criticità sistemica determinata dall’inerzia amministrativa nel corrispondere il bonus docente, che costringe i docenti a instaurare ulteriori giudizi per ottenere l’esecuzione di sentenze favorevoli. Le spese di lite sono state liquidate secondo i parametri delle procedure esecutive e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.