Silenzio-inadempimento escluso se la Questura adotta gli atti doverosi (TAR Puglia n. 334 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non integra silenzio-inadempimento la condotta dell’amministrazione dell’interno che abbia adottato tutti gli atti endoprocedimentali e finali esigibili nella fattispecie concreta, concludendo con provvedimento espresso il procedimento. L’art. 2 legge n. 241 del 1990 impone la conclusione con provvedimento espresso, ma non impone un esito favorevole all’istante. L’archiviazione dell’istanza di permesso di soggiorno per lavoro autonomo è legittima quando è motivata in ordine ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche e quando l’inerzia nell’integrazione documentale è ascrivibile al richiedente. Ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, il riesame in autotutela presuppone elementi nuovi positivamente apprezzabili, che non possono ravvisarsi nella diversità del titolo di soggiorno invocato.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato nel 2019 istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. La Questura di Foggia, il 3 marzo 2022, disponeva l’archiviazione “per carenza di interesse”. L’interessato presentava istanza di riesame e revoca in autotutela nel 2022, senza ottenere riscontro; indi proponeva ricorso avverso il silenzio e/o l’atto tacito desumibile dall’archiviazione e dalla nota del 6 aprile 2024.

Deduceva la violazione dell’art. 2 legge n. 241 del 1990, la mancata rivalutazione della posizione ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, la violazione degli artt. 7 e 10-bis della stessa legge e chiedeva il risarcimento del danno. La Sezione adottava ordinanza cautelare ai fini del riesame, demandando al merito la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. L’atto di archiviazione è motivato quanto ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche, indicate in modo chiaro: per alcuni anni l’istante non si era presentato presso gli uffici per completare l’iter di rilascio.

Dalla relazione della Questura emerge che non è predicabile alcun comportamento inerte dell’amministrazione e che non sussiste alcun elemento nuovo positivamente apprezzabile ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Il contratto di locazione relativo alla sistemazione alloggiativa non risultava registrato presso l’anagrafe tributaria.

Il ricorrente non aveva allegato la documentazione richiesta: presentatosi il 19 luglio 2019, riceveva richiesta di integrazione documentale rimasta inevasa fino al 3 marzo 2022. L’inadempimento procedimentale è dunque ascrivibile all’istante, non all’amministrazione.

Il Collegio esclude altresì che lo svolgimento di fatto di attività di lavoro subordinato come bracciante agricolo possa rilevare: si tratta di titoli di soggiorno diversi, con requisiti propri, i cui presupposti non sono stati né allegati né provati. Non v’è pertanto alcun atto tacito, silenzio-rifiuto o inadempimento: gli uffici hanno adottato tutti gli atti esigibili.

Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della controversia. Nessun titolo per il risarcimento del danno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *