Sospensione della licenza di armeria per violazione delle prescrizioni e insussistenza dell’abuso (TAR Calabria n. 1949 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di abuso della persona autorizzata, presupposto della revoca o della sospensione delle autorizzazioni di polizia ai sensi dell’art. 10 TULPS, va intesa in senso ampio e comprende il dispregio delle prescrizioni e delle regole di condotta imposte con il titolo, anche di tipo formale. La violazione delle modalità di svolgimento dell’attività costituisce uso anomalo del titolo e legittima la sospensione della licenza, senza che sia necessaria la previa diffida, richiesta solo per la revoca. La discrezionalità dell’amministrazione impone tuttavia una motivazione compiuta sulla sussistenza degli elementi sintomatici dell’abuso. L’attività di prevenzione delle Forze di Polizia non assume valore esimente rispetto all’obbligo del titolare di osservare puntualmente le prescrizioni, viepiù quando la licenza riguarda oggetti sensibili come le armi.
Il Fatto
Il titolare di un’armeria, in proprio e quale legale rappresentante della società, impugna il provvedimento con cui la Questura ha disposto la sospensione per sei mesi della licenza di vendita al minuto di armi comuni da sparo e della licenza per l’industria delle riparazioni. Il provvedimento nasce da una rapina con spaccata subita dall’esercizio e dalle successive ispezioni dei Carabinieri, che avevano contestato al ricorrente una serie di violazioni poi ridotte a due: la rottura di una delle telecamere poste all’ingresso e la custodia di un fucile da caccia all’interno del bancone insieme alle armi corte, anziché ancorato con catena come le armi lunghe.
Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 10 TULPS, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, eccesso di potere e ingiustizia manifesta, contestando l’insussistenza dell’abuso e la sproporzione della misura. La Prefettura si costituisce per resistere. La domanda cautelare è rigettata. All’udienza straordinaria di smaltimento il ricorso è spedito in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dapprima segnala perplessità sulla permanenza dell’interesse a ricorrere, essendo gli effetti del provvedimento esauriti e non essendo stata formulata domanda risarcitoria. Ritiene tuttavia di delibare il merito in virtù del principio della ragione più liquida, alla luce della infondatezza del ricorso.
Richiamato l’art. 9 TULPS, che impone l’osservanza delle prescrizioni imposte dall’autorità di pubblica sicurezza, e l’art. 10 TULPS, che consente revoca o sospensione in caso di abuso, il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui l’abuso comprende il dispregio delle prescrizioni e delle regole di condotta, con la precisazione che la discrezionalità impone all’amministrazione un compiuto obbligo motivazionale (TAR Lazio n. 13245 del 2024). Richiama inoltre TAR Sicilia n. 150 del 2020, secondo cui la sospensione è legittima anche per la mera violazione delle modalità di svolgimento del servizio e la previa diffida è necessaria solo nei casi di revoca.
Quanto alla prima contestazione, il mancato funzionamento di una telecamera all’ingresso integra violazione della prescrizione, comportando una copertura incompleta delle aree sorvegliate; irrilevante è l’elevato standard dell’impianto nel suo complesso. La tesi dell’origine dolosa del guasto resta una mera congettura, ritenuta inverosimile dall’amministrazione con valutazione non irragionevole. Quanto alla seconda, l’omesso ancoraggio del fucile in vetrina rende corretta la conclusione dell’amministrazione sul mancato approntamento delle misure idonee a prevenire l’evento; irrilevante è l’avvenuto smontaggio dell’arma.
Il Collegio esclude che l’assenza di precedenti contestazioni in occasione di una verifica ispettiva possa fondare un legittimo affidamento, in mancanza di specifiche interlocuzioni sulla portata delle prescrizioni. Parimenti irrilevanti sono le deduzioni su ipotetiche carenze di sorveglianza del territorio: l’attività delle Forze di Polizia non sostituisce, neanche con valore esimente, il rispetto puntuale degli obblighi del titolare, che richiedono massima diligenza per oggetti sensibili come le armi. Il provvedimento è immune dal dedotto vizio di difetto di proporzionalità, avendo l’amministrazione bilanciato le circostanze concrete e applicato la sola sospensione temporanea. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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