Terzo condono in area vincolata: sanabili solo opere minori senza nuovi volumi (TAR Sicilia n. 1620 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico o ambientale, anche relativo, il terzo condono edilizio di cui all’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, ammette la sanatoria solo per gli interventi di minore rilevanza — restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria — che non comportino creazione di nuovi volumi o superfici. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge regionale Sicilia n. 19/2021 ha reso pienamente operativo in ambito regionale il limite del comma 27, lettera d), superando il diverso indirizzo espresso nel parere del C.G.A.R.S. n. 291/2010. Il diniego di condono costituisce atto vincolato, non richiede comparazione con l’interesse privato né comunicazione di avvio del procedimento, ed è motivato per relationem mediante il richiamo alla circolare assessoriale. Il silenzio-assenso ex art. 17-bis della legge n. 241/1990 non si forma, nel procedimento di condono, in difetto di trasmissione dello schema di provvedimento dall’amministrazione procedente a quella preposta al vincolo.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato la nota con cui la Soprintendenza ha respinto la richiesta di condono presentata nel 2008 ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003, relativa ad opere consistenti nella realizzazione di un vano adibito a deposito e ripostiglio al piano secondo sotto strada e nella modifica del prospetto con ampliamento del ballatoio, in immobile sito in Taormina. Hanno impugnato altresì la circolare assessoriale n. 2 del 30 dicembre 2022, adottata in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022.

Il diniego si fonda sul presupposto che le opere ricadano in area soggetta a vincolo paesaggistico e abbiano determinato nuovi volumi e superfici. I ricorrenti hanno sostenuto l’ammissibilità della sanatoria per i vincoli che non comportino inedificabilità assoluta e la formazione del silenzio-assenso sulla richiesta di nulla-osta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, che conferma il regime degli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985 ed esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici istituiti prima dell’esecuzione delle opere, in assenza o difformità del titolo e non conformi alle prescrizioni urbanistiche. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 252/2022, ha chiarito che l’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 richiama l’art. 32 nella sua integralità, comprensivo del limite in esame, e ha qualificato le previsioni statali sui limiti massimi del condono come norme di grande riforma economico-sociale.

Ne deriva il superamento del parere C.G.A.R.S. n. 291/2010, che riteneva operante in Sicilia la disciplina del primo condono, ostativa alla sanatoria solo in presenza di vincoli assoluti. Il Tribunale richiama le pronunce del C.G.A.R.S. n. 836/2023 e n. 288/2023 e il consolidato orientamento del Consiglio di Stato n. 90/2023, n. 8781/2022 e n. 5663/2023: sono sanabili solo le opere di minore rilevanza riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1, sempre che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche e siano realizzate prima del vincolo.

Quanto alla nozione di volume e superficie, il Collegio richiama l’indirizzo secondo cui, in ambito paesaggistico, rileva qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, anche interrato o tecnico, e qualsiasi superficie calpestabile o sfruttabile per qualunque uso (Consiglio di Stato n. 3289/2015, n. 4123/2023, n. 9950/2022 e n. 1213/2022). Nel caso concreto la natura vincolata del provvedimento esclude la necessità di una specifica valutazione dell’interesse pubblico e di una comparazione con l’interesse privato, non essendovi alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva.

Il Collegio ritiene altresì superflua la comunicazione di avvio del procedimento, per l’impossibilità di un utile apporto partecipativo, e sufficiente la motivazione per relationem ex art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990, mediante il richiamo alla circolare assessoriale.

Infine, il silenzio-assenso ex art. 17-bis della legge n. 241/1990 e art. 30 della legge regionale n. 7/2019 presuppone la ricezione, da parte dell’amministrazione preposta al vincolo, dello schema di provvedimento e della documentazione trasmessi dall’amministrazione procedente: evenienza non verificatasi, poiché il Comune non ha mai provveduto a tale trasmissione. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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