Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta dichiarazione di cessazione dell’interesse (TAR Abruzzo n. 582 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso giurisdizionale amministrativo è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse allorché la parte ricorrente depositi una memoria con la quale dichiari espressamente di non avere più interesse alla decisione della controversia. La definizione del giudizio con esito meramente processuale, senza alcuna pronuncia sul merito delle censure dedotte, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione della peculiarità dell’esito in rito. L’improcedibilità non implica alcuna valutazione, neppure implicita, sulla fondatezza delle domande originariamente proposte.
Il Fatto
Un gruppo di aspiranti al personale ATA ha impugnato dinanzi al TAR Abruzzo i decreti del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, pubblicati il 22.04.2021, con i quali è stato indetto il concorso per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali per i profili professionali dell’area “A” e “B”. Le censure riguardavano, in particolare, la mancata previsione dell’aggiornamento della seconda fascia per quanti avessero maturato il requisito dei trenta giorni di servizio prestato nelle istituzioni scolastiche o negli enti locali ai sensi dell’art. 5 del D.M. 13.12.2000 n. 430, la mancata equiparazione del servizio di docenza a quello previsto dalla citata disposizione e la non considerazione della laurea magistrale o del titolo di insegnante tecnico pratico quale titolo idoneo per l’inserimento nella seconda fascia. Il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso innanzitutto atto della memoria depositata in data 2.1.2025, con la quale i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso. Tale dichiarazione, espressamente qualificata come sopravvenuta, ha determinato la definizione del giudizio in rito, senza che il Tribunale sia stato chiamato a scrutinare il merito delle questioni sollevate avverso i decreti di indizione del concorso.
Il Giudice amministrativo ha quindi rilevato che, a seguito della manifestazione di volontà delle parti ricorrenti, il ricorso è divenuto improcedibile. La declaratoria di improcedibilità costituisce l’esito naturale del processo quando l’interesse alla decisione venga meno nel corso del giudizio, rendendo inutile ogni ulteriore accertamento sull’oggetto della controversia.
Quanto al regime delle spese processuali, il Tribunale ha ritenuto di disporne la compensazione integrale, valorizzando la peculiarità dell’esito in rito della controversia: la definizione del giudizio non è avvenuta a seguito di una pronuncia di merito, ma per effetto di una dichiarazione unilaterale dei ricorrenti, circostanza che ha indotto il Collegio a non porre alcun onere economico a carico delle parti.
La decisione si conclude con l’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, secondo la previsione dell’art. 33 cod. proc. amm., e con la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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