Condono edilizio e vincoli paesaggistici prevalgono sulla legge regionale (Cons. Stato n. 2502 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legge regionale che recepisce la disciplina statale sul condono edilizio non può essere interpretata in modo da vanificare la normativa statale in materia di vincoli paesaggistici. L’art. 2 della legge regionale Sardegna n. 4/2004, nel dichiarare non suscettibili di sanatoria le opere realizzate nelle zone di rilevante interesse paesistico-ambientale di cui all’art. 10-bis della legge regionale n. 45/1989, non distingue tra le diverse ipotesi di inedificabilità. Il giudice amministrativo non è vincolato dalla motivazione del provvedimento impugnato né dai parametri normativi indicati nei motivi di ricorso: l’individuazione del corretto parametro di legittimità attiene all’attività interpretativa e resta estranea all’ambito applicativo dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. Non ricorre, pertanto, alcun onere di avvertimento processuale quando il giudice applichi la norma attributiva del potere contestato.
Il Fatto
Gli appellanti agiscono quali aventi causa di chi aveva presentato, nel 2004, domanda di condono edilizio per un intervento di copertura e chiusura di un patio esterno con realizzazione di una veranda, in area ricadente in zona di completamento turistico. Il Comune respinge l’istanza rilevando l’assenza di pianificazione attuativa, il vincolo paesaggistico duplicemente operante e la non riconducibilità dell’area tra quelle derogabili secondo la disciplina regionale. Il TAR Sardegna, con sentenza n. 445/2023, respinge il ricorso.
Gli originari ricorrenti impugnano la decisione deducendo l’erroneità dell’applicazione della norma statale e la violazione del contraddittorio per avere il giudice deciso su un elemento normativo non dibattuto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il rapporto tra disciplina statale e normativa regionale sarda. Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 24/2022 sul riparto di competenze, si rileva che l’art. 1 della legge regionale n. 4/2004 estende espressamente al territorio regionale le disposizioni statali sul condono. Ne deriva che la legge regionale non può essere letta in modo da neutralizzare la portata ostativa della normativa statale.
L’argomento degli appellanti, volto a distinguere tra le ipotesi di inedificabilità assoluta e quelle per cui il condono resterebbe subordinato all’accertamento di compatibilità paesaggistica, è respinto. L’art. 2 citato non opera distinzione alcuna tra le due ipotesi: la formula normativa è onnicomprensiva e non autorizza la lettura restrittiva proposta.
Quanto al secondo motivo, il Consiglio ritiene manifestamente infondato il rilievo sull’applicabilità del meccanismo di verifica preventiva della compatibilità paesaggistica. Una volta chiarito che l’opera soggiace al regime ostativo, il Collegio richiama il pacifico indirizzo sull’insanabilità delle opere abusive ubicate in area sottoposta a vincolo paesaggistico, citando Cons. Stato, sez. IV, n. 9671 del 2025.
Sul terzo motivo, relativo alla pretesa violazione dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la censura è anzitutto generica, non indicando l’elemento normativo contestato. Nel merito, la sentenza ha respinto il ricorso scrutinando la questione di legittimità prospettata dalla parte, non una questione rilevata d’ufficio. Il giudice non è vincolato né dalla motivazione del provvedimento né dai parametri indicati nei motivi: l’applicazione della norma attributiva del potere non integra la motivazione né introduce una questione diversa. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. III, n. 4437/2024, secondo cui sono le questioni, non gli argomenti, a delimitare l’oggetto del giudizio.
La censura è inoltre priva di presupposto fattuale: il Comune aveva già allegato nella memoria di primo grado la portata ostativa dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, con conseguente possibilità di difesa per la controparte. L’appello è respinto, con condanna degli appellanti alle spese.
Nota della Redazione
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