Non ammissione scolastica e mancato rispetto del PDP: il giudizio resta legittimo se la preparazione è insufficiente (TAR Basilicata n. 109 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata individuazione di misure compensative o dispensative adeguate nel Piano Didattico Personalizzato, ovvero la mancata attuazione delle stesse durante l’anno scolastico da parte dell’istituto, non costituisce elemento sufficiente per giustificare una pronuncia di illegittimità del giudizio di non ammissione alla classe superiore. Se lo studente non è in possesso di una adeguata preparazione per proseguire con profitto il percorso di studi, il giudizio di non ammissione è comunque corretto. Ne deriva che la domanda cautelare di sospensione del provvedimento di non ammissione è sprovvista di fumus boni iuris quando l’esito negativo risulta fondato su oggettive evidenze, quali plurime insufficienze, e le iniziative di supporto adottate dalla scuola non sono state trascurate.
Il Fatto
I genitori di un minore frequentante la classe prima della scuola secondaria di primo grado hanno impugnato il provvedimento di non ammissione alla classe seconda, comunicato il 16 giugno 2026 mediante il Documento di Valutazione dell’alunno per l’anno scolastico 2025/2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Il ricorso è stato proposto dinanzi al TAR Basilicata nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Istituto Comprensivo Statale, il quale non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso sprovvisto di fumus boni iuris. Il giudizio di non ammissione, infatti, risulta fondato su oggettive evidenze, costituite da plurime insufficienze, idonee a sorreggere l’esito negativo e non persuasivamente contrastate dalle censure dedotte dal ricorrente.
Il Collegio ha inoltre rilevato che l’Istituzione scolastica non ha trascurato di adottare le opportune e tempestive iniziative, ivi inclusi costanti colloqui con la famiglia, volte a scongiurare il non favorevole esito dell’anno scolastico. Tale circostanza assume rilievo ai fini della valutazione della correttezza dell’operato dell’amministrazione.
Richiamando un proprio precedente (T.A.R. Basilicata n. 484 del 31 luglio 2023), il Tribunale ha ribadito che la mancata individuazione di misure compensative o dispensative adeguate nel PDP, ovvero la mancata attuazione delle stesse durante l’anno scolastico, non integrano elementi sufficienti per dichiarare l’illegittimità del giudizio di non ammissione. Il principio affermato è netto: se lo studente non possiede una preparazione adeguata per proseguire con profitto il percorso di studi, il giudizio di non ammissione è comunque corretto.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase.
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Nota della Redazione
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