Condono edilizio e vincolo costiero: irrilevante la questione di costituzionalità pendente (TAR Sicilia n. 2734 del 29.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una questione di legittimità costituzionale pendente dinanzi alla Corte costituzionale, il giudice amministrativo non è tenuto a rinviare la trattazione né a sospendere il giudizio ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., ove il ricorrente non dia evidenza della rilevanza della questione nel giudizio a quo e le censure non investano le norme sospettate di illegittimità. Il diniego di condono edilizio fondato sulla violazione del vincolo di inedificabilità assoluta entro i 150 metri dalla battigia è adeguatamente motivato per relationem mediante il richiamo al preavviso di rigetto. Sull’istanza di condono priva dei requisiti sostanziali non si forma il silenzio-assenso, che costituisce strumento di semplificazione e non di liberalizzazione. L’eventuale urbanizzazione della zona non integra deroga al vincolo costiero.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un terreno nel Comune resistente, aveva presentato nel 1986 istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985 per un immobile destinato a civile abitazione. Nel 2005 il Comune aveva ordinato la demolizione dell’opera, ritenendola realizzata in violazione della fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia di cui all’art. 15, lett. a), legge reg. n. 78/1976. Quel provvedimento era stato annullato dal C.G.A.R.S. con sentenza n. 851/2019, per essere stato adottato in assenza di una decisione sull’istanza di condono.
Il Comune ha quindi istruito il procedimento di condono, ha comunicato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e ha respinto l’istanza, richiamando per relationem le relative motivazioni. Il ricorrente ha impugnato il diniego e, con motivi aggiunti, la successiva ordinanza di demolizione. In vista del merito ha chiesto un rinvio della trattazione, in attesa della decisione della Corte costituzionale su una questione sollevata dal C.G.A.R.S. con ordinanza del 15.5.2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende anzitutto la richiesta di rinvio. L’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. consente il differimento solo per situazioni eccezionali, e la pendenza della questione dinanzi alla Consulta non integra di per sé una di tali situazioni. Il ricorrente non ha dato evidenza della rilevanza della questione nel giudizio a quo e i motivi non contengono censure riconducibili alle norme sospettate di illegittimità. Il dubbio del C.G.A. riguarda l’operatività del vincolo nei Comuni privi di strumenti urbanistici che lo recepiscano; nel caso concreto il divieto era già previsto dal Programma di fabbricazione del 1972, sicché un esito positivo della questione non inciderebbe sulla decisione.
Nel merito, il primo motivo è infondato. Il provvedimento è motivato per relationem attraverso il richiamo al preavviso di rigetto, tecnica ammessa dalla giurisprudenza quando gli atti istruttori siano esaurienti, sì da consentire al destinatario di contrastarli e al giudice di sindacarne la fondatezza. Il preavviso indicava l’ubicazione dell’immobile entro la fascia di inedificabilità assoluta, sia nel previgente strumento urbanistico sia nel vigente P.R.G., e la non riconducibilità dell’istanza alle condizioni dell’art. 23 legge reg. n. 37/1985.
Quanto all’epoca di realizzazione, la Corte richiama l’orientamento secondo cui l’onere della prova del carattere risalente del manufatto grava sul proprietario e deve fondarsi su elementi oggettivi, non su dichiarazioni di terzi o atti di notorietà. Risulta dirimente la dichiarazione resa dallo stesso ricorrente nell’istanza di condono, che colloca la realizzazione tra il 1977 e il 1983. La relazione istruttoria comunale, basata su cartografie e fotopiano del 1978, conferma che l’immobile non era ancora realizzato a quella data e che non ha mai rispettato il limite dei 150 metri. La perizia di parte, che invoca l’erosione della battigia, si risolve in un assunto non dimostrato.
Il terzo motivo è infondato perché il preavviso di rigetto è inidoneo a determinare l’annullamento quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, trattandosi di atto vincolato. Il quarto motivo è parimenti infondato: il silenzio-assenso non si forma quando l’istanza di condono difetta dei requisiti sostanziali, nella specie per l’accertata violazione del vincolo di inedificabilità assoluta.
Il ricorso per motivi aggiunti ripropone le stesse doglianze e aggiunge che l’area sarebbe urbanizzata. La Corte esclude che l’urbanizzazione di fatto integri deroga al vincolo costiero, richiamando C.G.A.R.S. n. 622 del 2021 e la giurisprudenza costituzionale che qualifica il paesaggio come valore imprescindibile. Ricorso introduttivo e motivi aggiunti sono quindi rigettati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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