La liquidazione coatta amministrativa estingue il giudizio di ottemperanza (TAR Sicilia n. 2730 del 29.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’intervenuta liquidazione coatta amministrativa dell’ente pubblico intimato preclude la prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Il sistema concorsuale, richiamato dagli artt. 51 e 52 del R.D. n. 267/1942 e, per la nuova disciplina, dagli artt. 150 e 151 del d.lgs. n. 14/2019, impedisce ai singoli creditori di intraprendere o proseguire azioni esecutive per i debiti rientranti nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. La tutela della par condicio creditorum comporta, in linea generale, anche l’inibitoria del ricorso di ottemperanza, quale misura coattiva di soddisfacimento individuale. Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio e l’esaurimento della funzione commissariale, in correlazione all’estinzione del procedimento.

Il Fatto

Il ricorrente, nominato commissario ad acta nell’ambito di un giudizio di ottemperanza, aveva ottenuto con una precedente sentenza l’ordine, a carico del Consorzio intimato, di pagamento delle somme liquidate a titolo di compenso, oltre interessi, con nomina di un commissario sostitutivo in caso di ulteriore inadempienza e con condanna alla penalità di mora.

Nel corso dell’istruttoria il commissario delegato apprendeva che la Giunta Regionale aveva disposto la liquidazione coatta amministrativa dell’ente e rappresentava lo stato finanziario dello stesso, chiedendo se tali fatti ostassero all’esecuzione del giudicato. Il Collegio assegnava termine per memorie sulla possibile estinzione del giudizio. Nessuno scritto veniva depositato e la causa passava in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla delibera con cui la Giunta Regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio. Richiamati i precedenti su fattispecie analoghe, il Tribunale osserva che la procedura, disciplinata dall’art. 15 del d.l. n. 98/2011, come modificato dall’art. 12 del d.l. n. 77/2021, preclude la prosecuzione del giudizio in forza del richiamo agli artt. 51 e 52 del R.D. n. 267/1942 e ai corrispondenti artt. 150 e 151 del d.lgs. n. 14/2019.

Il passaggio in liquidazione coatta impedisce ai singoli creditori di intraprendere o proseguire azioni esecutive per i debiti rientranti nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. La ragione è che la liquidazione dei debiti è dominata dal principio della par condicio dei creditori.

Da qui la conseguenza sul piano processuale: la tutela della concorsualità comporta, in linea generale, anche l’inibitoria del ricorso di ottemperanza, qualificato come misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore. Il Collegio richiama sul punto il precedente amministrativo citato in motivazione.

Il sistema, osserva il Tribunale, si ispira a un principio fondamentale del concorso: il canone della universalità soggettiva, che comporta la soggezione dei creditori alle norme sulla formazione dello stato passivo e l’esclusione di azioni autonome sui beni del debitore, secondo il richiamo alla pronuncia di legittimità indicata in motivazione.

Il giudizio di ottemperanza va dunque dichiarato estinto, con esaurimento della funzione commissariale in correlazione all’estinzione del procedimento. Non rinvenendosi soccombenza, il Collegio non procede alla regolazione delle spese di fase. La sentenza ordina l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa e manda alla Segretaria per le comunicazioni alle parti e al commissario ad acta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *