Condono edilizio e vincolo paesaggistico: sanabili solo le opere minori conformi (TAR Sicilia n. 2342 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di terzo condono edilizio, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili solo quando ricorrano congiuntamente quattro condizioni: realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo; conformità alle prescrizioni urbanistiche; riconducibilità alle tipologie di illecito minore di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1; parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Il diniego opposto dalla Soprintendenza è atto interamente vincolato e non richiede né comparazione con l’interesse privato, né motivazione rafforzata sull’attualità dell’interesse pubblico, né comunicazione di avvio del procedimento o preavviso di rigetto. L’assenza di uno solo dei presupposti legittima il rigetto dell’istanza e l’ordine di remissione in pristino.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ha negato l’istanza di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 326/2003 e ha ordinato la remissione in pristino. Oggetto della domanda era un corpo di fabbrica a un’elevazione fuori terra destinato ad abitazione, con locali di servizio e una tettoia in legno, realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Il ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, l’omesso preavviso di rigetto, la formazione del silenzio-assenso e l’illegittimità dell’intervento in autotutela, oltre all’assenza di comparazione tra interesse pubblico e privato e alla natura “minore” dell’abuso. La Regione e la Soprintendenza hanno chiesto il rigetto, richiamando la disciplina statale del terzo condono e la circolare assessoriale n. 2/2022, adottata dopo la declaratoria di illegittimità della normativa regionale interpretativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua il nucleo della controversia nella disciplina dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, come interpretata da un orientamento consolidato (Consiglio di Stato, VI, n. 1036 del 2023; Consiglio di Stato, I, n. 90 del 2023; Consiglio di Stato, VI, n. 8781 del 2022). La sanatoria in area vincolata esige il concorso di tutte le condizioni previste dalla norma: anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, conformità urbanistica, appartenenza alle tipologie minori dell’allegato 1 e parere favorevole dell’autorità preposta.

La regola vale anche in ambito regionale, come confermato dalle numerose pronunce della stessa Sezione richiamate per relationem. Nel caso concreto la richiesta di condono riguarda un ampliamento con creazione di nuovi volumi e superfici paesaggisticamente intesi: difetta dunque il presupposto della tipologia minore, con conseguente impossibilità di sanatoria.

Il Tribunale esclude poi le censure procedurali. Il provvedimento repressivo in materia di abusi edilizi è atto vincolato: non richiede la comparazione tra interesse pubblico e interessi privati, né una motivazione sull’attualità dell’interesse al ripristino, né un affidamento tutelabile del privato alla conservazione della situazione abusiva, che il tempo non può legittimare (Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 9 del 2017). Per la stessa ragione risultano superflue la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto, non essendo configurabile un utile apporto partecipativo dell’interessato.

Quanto alla motivazione, il richiamo per relationem alla circolare assessoriale soddisfa l’art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990, chiarendo l’impossibilità di assentire in zona vincolata abusi che abbiano creato nuovi volumi o superfici. Nessun rilievo assume l’eventuale disparità di trattamento in presenza di provvedimenti vincolati.

Il presunto silenzio-assenso è infine escluso: l’art. 17 della legge regionale n. 4/2003 si riferisce espressamente al primo e al secondo condono, sicché l’Amministrazione non era tenuta ad attivare l’autotutela e non trova applicazione l’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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