Divieto di detenzione armi: il TAR Marche respinge la cautela (TAR Marche n. 198 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare, la pendenza di un procedimento penale per detenzione abusiva di armi ex art. 697 cod. pen. costituisce elemento che, nella ponderazione degli interessi, impone di assegnare prevalenza all’interesse pubblico connesso alla regolare custodia delle armi. La cessione delle armi ad altra persona, intervenuta successivamente all’adozione del provvedimento di divieto di detenzione, non è di per sé sufficiente a superare il periculum in mora, ben potendo le ragioni del ricorrente essere apprezzate nella sede di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, detentore di armi, impugnava il decreto con cui il Prefetto di Ascoli Piceno, ai sensi dell’art. 39 TULPS, aveva disposto il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente. Il provvedimento prefettizio si fondava sul parere della Questura, che aveva evidenziato profili di pericolosità sociale a carico dell’interessato.
Nelle more del giudizio, il ricorrente rappresentava di aver provveduto, in data successiva all’adozione del decreto, a cedere le armi a terzi “per azzerare ogni pendenza amministrativa”. A sostegno della domanda cautelare, deduceva l’insussistenza dei presupposti per la misura e l’assenza di un’attuale situazione di pericolo, atteso l’avvenuto trasferimento della detenzione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nel valutare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, ha incentrato la propria analisi sulla situazione complessiva del ricorrente. Pur dando atto dell’avvenuta cessione delle armi, ha rilevato che risultava ancora pendente un procedimento penale a carico del ricorrente per il reato di detenzione abusiva di armi di cui all’art. 697 cod. pen. Tale circostanza, non essendo stata superata da elementi sopravvenuti, assumeva rilievo centrale nella delibazione cautelare.
La ponderazione degli interessi in conflitto ha condotto il Collegio a ritenere che, allo stato, all’interesse ludico connesso all’attività venatoria, pur meritevole di tutela, dovesse essere assegnata una prevalenza all’interesse pubblico connesso alla regolare custodia delle armi. La pendenza del procedimento penale, infatti, non consentiva di escludere in via sommaria la sussistenza dei presupposti che avevano giustificato l’adozione della misura di prevenzione.
Il Tribunale ha poi ritenuto necessario disporre, in vista della decisione di merito, che l’Amministrazione depositasse i fascicoli relativi alle denunce di detenzione di armi presentate dal ricorrente a partire dall’anno 2023, al fine di acquisire elementi utili per una compiuta valutazione della vicenda. All’esito, la domanda cautelare è stata respinta, con spese al definitivo.
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Nota della Redazione
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