Verifica requisiti e giudicato sull’aggiudicazione: la nota integrativa non riapre il merito (Cons. Stato n. 2562 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nota con cui la stazione appaltante integra l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 non consente di rimettere in discussione gli esiti dell’aggiudicazione coperti da giudicato, quando non sia stata svolta un’ulteriore ed autonoma attività istruttoria o valutativa sui requisiti di qualificazione. Ove la verifica si limiti a confermare quanto già delibato in sede di aggiudicazione, l’impugnazione della nota integrativa si risolve in una surrettizia violazione del ne bis in idem. Il possesso della certificazione SOA e la relativa copertura delle lavorazioni affidate costituiscono pertanto oggetto di accertamento definitivo, non superabile tramite l’impugnazione di un atto sopravvenuto che non innova la precedente valutazione.

Il Fatto

Un consorzio stabile impugna davanti al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, l’aggiudicazione di una gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di completamento di un istituto scolastico, finanziata con fondi PNRR. Il ricorso viene respinto con sentenza n. 388 del 2024, confermata in appello da Cons. Stato, Sez. V, n. 56 del 2025. Sopravviene una nota provinciale che integra l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7, d.lgs. n. 50/2016.

Il consorzio impugna anche tale nota, deducendo il mancato possesso, in capo all’aggiudicataria, della qualificazione per la categoria OS28. Il TAR dichiara il ricorso inammissibile, perché la stazione appaltante non aveva svolto alcuna autonoma valutazione rispetto a quanto già considerato nei provvedimenti oggetto del primo giudizio. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce il thema decidendum intorno alla nota integrativa del 19 agosto 2024 e alla sua capacità di innovare la precedente valutazione dei requisiti. L’appellante sostiene che la verifica post-aggiudicazione, condotta con margine di autonomia decisionale mediante richiesta dei documenti ex artt. 86 e 87 d.lgs. n. 50/2016, dovesse condurre a un esame nuovo degli elementi probatori, non esaminati nei precedenti pronunciamenti.

La Sezione respinge la censura. Dalla nota impugnata non emerge alcuna ulteriore ed autonoma attività istruttoria, né valutativa, rispetto a quella sfociata nell’aggiudicazione e già scrutinata dal TAR con la sentenza n. 388 del 2024, le cui conclusioni sono state confermate da Cons. Stato n. 56 del 2025. La verifica si è risolta nella conferma di quanto la stazione appaltante aveva già delibato in merito al possesso dei requisiti, compresa la capacità di eseguire le lavorazioni contestate.

Il Collegio richiama espressamente l’accertamento consolidato secondo cui l’importo delle lavorazioni rientranti nella categoria OS28, comprensivo di quelle offerte dall’aggiudicatario, è pari a euro 303.078,38, mentre l’attestazione SOA nella categoria OG11 prima classifica, con limite di euro 258.000,00, aumentato del quinto, consente di partecipare fino a euro 309.600,00. Tale statuizione è ormai coperta da giudicato e non è superabile per via dell’impugnazione di un atto sopravvenuto.

La Corte chiarisce che l’efficacia dell’aggiudicazione resta subordinata all’esito positivo della verifica dei requisiti, ma nel caso concreto la verifica ha confermato la precedente delibazione, senza rinnovarne gli esiti. Ne discende che l’aggiudicataria è in possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione dell’appalto. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese in favore della Provincia e della società controinteressata e compensazione con le amministrazioni statali, costituitesi con memoria di stile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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