Terzo condono e aree vincolate: serve il parere dell’autorità preposta al vincolo (TAR Sicilia n. 2341 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente quattro condizioni: realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, appartenenza alle tipologie di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1, e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Il provvedimento della Soprintendenza reso nel procedimento di condono ha valenza co-decisoria e la sua valutazione è vincolante per il Comune: ove non impugnato, il ricorso avverso il diniego comunale è inammissibile. Nei provvedimenti repressivi vincolati non è richiesta la comparazione con l’interesse privato, né il preavviso di rigetto, né alcuna specifica motivazione ulteriore rispetto all’individuazione dell’abuso.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Lipari ha respinto l’istanza di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 326/2003, relativa a una tettoia chiusa su tre lati con scala interna, realizzata su un terrazzo non calpestabile.
Il diniego si fondava sul provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali, che aveva escluso la possibilità di sanare l’intervento sotto il profilo paesaggistico. La ricorrente ha dedotto la violazione del preavviso di rigetto, il difetto assoluto di motivazione, il travisamento dei presupposti, la violazione della disciplina regionale e del legittimo affidamento maturato per il lungo tempo trascorso e per una precedente nota istruttoria del 2017. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in primo luogo un profilo di inammissibilità: la ricorrente ha omesso di impugnare il provvedimento della Soprintendenza richiamato nell’atto comunale e posto a fondamento del diniego. Nel procedimento di condono tale atto assume valenza co-decisoria, perché accerta la sanabilità dell’opera sul piano paesaggistico, e la relativa valutazione è vincolante per il Comune, salve le competenze municipali sugli aspetti urbanistico-edilizi.
Anche a prescindere da tale rilievo, il ricorso è infondato nel merito. La Sezione richiama l’orientamento consolidato (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1036 del 2023; Cons. Stato, Sez. I, n. 90 del 2023; Cons. Stato, Sez. VI, n. 8781 del 2022) secondo cui il terzo condono consente la sanatoria di opere in area vincolata solo al ricorrere congiunto delle quattro condizioni previste dall’art. 32, comma 27, lettera d). Difetta l’ultima: il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
Il Collegio esclude poi le ulteriori censure. Il provvedimento risultava interamente vincolato, venendo in rilievo la creazione di nuova superficie paesaggisticamente intesa: non occorreva alcuna valutazione dell’interesse pubblico concreto, né la comparazione con l’interesse privato, né può invocarsi un affidamento alla conservazione di una situazione abusiva. In materia di abusi edilizi il carattere vincolato del provvedimento rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto, non essendo configurabile un utile apporto partecipativo.
Quanto alla motivazione, il provvedimento della Soprintendenza è adeguatamente motivato mediante il richiamo, ai sensi dell’art. 3, terzo comma, legge n. 241/1990, alla circolare assessoriale che esclude la sanatoria in zona vincolata per abusi produttivi di nuovi volumi o superfici. Infine, non vi è applicazione impropria della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022 a un rapporto esaurito, poiché il procedimento non era concluso e il provvedimento soprintendentizio è intervenuto solo il 22 giugno 2023. Il ricorso è rigettato, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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