Condono edilizio in zona vincolata: diniego comunale vincolato al parere della Soprintendenza (TAR Sicilia n. 2067 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio avente ad oggetto opere realizzate in zona paesaggisticamente vincolata, il provvedimento comunale di diniego fondato sul parere contrario della Soprintendenza costituisce atto interamente vincolato, poiché la valutazione dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo assume nel procedimento valenza co-decisoria. A fronte di tale diniego non è prevista alcuna istruttoria autonoma del Comune, risultando sufficiente il richiamo, ai sensi dell’art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990, al provvedimento soprintendentizio. Il carattere vincolato dell’atto rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto, non essendo configurabile alcun utile apporto partecipativo del privato, né un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può legittimare. Non è parimenti configurabile l’eccesso di potere per disparità di trattamento in presenza di atti vincolati.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario di un fabbricato per civile abitazione ubicato nell’isola di Lipari, aveva presentato domanda di sanatoria ai sensi del cosiddetto terzo condono (legge n. 326/2003) per lavori di sopraelevazione eseguiti nell’anno 1989, consistenti nella creazione di due vani ad uso lavanderia e di un terrazzo coperto.
La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali aveva espresso diniego con provvedimento n. 16475 del 12 settembre 2023, autonomamente impugnato. Il Comune di Lipari, con provvedimento n. 46899 del 15 dicembre 2023, ha respinto la domanda di condono fondandosi interamente sul parere contrario della Soprintendenza. Il ricorrente ha impugnato tale diniego deducendo, tra l’altro, l’illegittimità derivata, l’omessa istruttoria autonoma, la mancata comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto, il difetto di motivazione, la disparità di trattamento e la violazione del legittimo affidamento. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che il separato ricorso avverso il provvedimento soprintendentizio è stato respinto con sentenza n. 341 del 31 gennaio 2025 della stessa Sezione, fatta eccezione per l’ordine di riduzione in pristino. Il provvedimento della Soprintendenza non è mai stato sospeso e l’annullamento parziale non incide sulla statuizione relativa all’impossibilità di assentire il condono. La decisione comunale risulta pertanto fondata su un atto in parte qua pienamente valido ed efficace.
Il Tribunale qualifica il provvedimento comunale come interamente vincolato, sia perché veniva in rilievo la creazione di un nuovo volume paesaggisticamente inteso, sia perché la valutazione della Soprintendenza assume nel procedimento di condono valenza co-decisoria. Ne consegue l’esclusione di qualsiasi istruttoria autonoma del Comune.
In materia di repressione degli abusi edilizi, quando vengono in rilievo atti vincolati, non si richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione con gli interessi privati sacrificati, né alcuna motivazione sull’interesse pubblico concreto ed attuale all’intervento repressivo. Non è ammissibile alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. Plen., 17 settembre 2017, n. 9, nonché Cons. Stato, II, n. 3485/2020 e n. 1765/2020.
Il carattere vincolato degli atti repressivi rende altresì superflua la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto, salvo ipotesi del tutto residuali, non essendo possibile alcun utile apporto partecipativo dell’interessato. Il provvedimento comunale risulta adeguatamente motivato attraverso il richiamo, ex art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990, al provvedimento soprintendentizio, che a sua volta richiama la circolare assessoriale ove si precisa l’impossibilità di assentire in zona vincolata abusi che abbiano dato luogo alla creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento, il Collegio esclude che l’eccesso di potere possa configurarsi in presenza di atti vincolati. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in considerazione del complessivo svolgimento della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.