Condono edilizio in area vincolata: sanabile solo con parere favorevole dell’autorità (TAR Sicilia n. 2062 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente quattro condizioni: realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al citato decreto, e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. La creazione di nuovi volumi e superfici paesaggisticamente intesi inibisce la sanatoria anche in presenza di un vincolo relativo, non occorrendo una previsione di inedificabilità assoluta. Il diniego di condono in area vincolata costituisce atto vincolato, sicché non richiede specifica comparazione degli interessi né motivazione sull’attualità dell’interesse pubblico, restando superflui il preavviso di rigetto e la comunicazione di avvio del procedimento.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato la nota con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ha espresso parere negativo sull’istanza di condono edilizio presentata ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 e ha disposto la rimessione in pristino, oltre agli atti presupposti richiamati. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il provvedimento del Comune di Lipari che ha rigettato la medesima istanza di sanatoria, adottato per relationem rispetto al diniego soprintendentizio.

Le opere abusive risalgono agli anni novanta e l’istanza di sanatoria è stata presentata nel 2004 nell’ambito del cosiddetto terzo condono. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, l’omesso preavviso di rigetto, il difetto di motivazione, l’anteriorità dell’intervento rispetto all’imposizione del vincolo, la natura non volumetrica del loggiato e la violazione del principio di compatibilizzazione postuma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il perimetro applicativo dell’art. 32, comma 27, lettera d, del decreto legge n. 269/2003 richiamando un consolidato orientamento (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1036 del 2023; Cons. Stato, Sez. I, n. 90 del 2023; Cons. Stato, Sez. VI, n. 8781 del 2022): la sanatoria delle opere in area vincolata richiede il concorso congiunto di tutte le condizioni previste dalla norma, compreso il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. La verifica non ammette letture parziali o alternative.

Il Tribunale accerta che l’area dell’arcipelago delle Eolie era già sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del D.P.R.S. n. 5098 del 1966 per il Comune di Lipari e di successivi decreti assessoriali, come confermato dal Piano Territoriale Paesistico approvato nel 2006. Le opere contestate, tuttavia, hanno determinato la creazione di nuovi volumi e superfici paesaggisticamente intesi: tale circostanza esclude la riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza e quindi la sanabilità, anche a prescindere dalla natura assoluta o relativa del vincolo.

Su questa base il provvedimento da assumere risulta interamente vincolato. Ne deriva l’ininutilità del preavviso di rigetto: quando viene in rilievo un atto vincolato non è configurabile alcun utile apporto partecipativo dell’interessato, non è richiesta una specifica valutazione dell’interesse pubblico né una comparazione con gli interessi privati, e non è ammesso alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può legittimare.

Quanto alla motivazione, il Collegio ritiene che il diniego della Soprintendenza sia adeguatamente motivato mediante il richiamo, ex art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990, alla circolare assessoriale, che chiarisce l’impossibilità di assentire abusi comportanti nuovi volumi o superfici in zona vincolata; il provvedimento comunale è a sua volta motivato per relationem. Le censure fondate sull’art. 182, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 42/2004 e sull’art. 163 del decreto legislativo n. 490/1999 sono dichiarate inapplicabili, venendo in rilievo la speciale disciplina del procedimento di condono edilizio.

Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono pertanto rigettati, con compensazione delle spese di lite fra le parti costituite in ragione del complessivo svolgimento della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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