Condono e nulla osta paesaggistico escludono silenzio assenso per abusi già realizzati (TAR Sicilia n. 2469 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, il silenzio assenso non si forma sul nulla osta paesaggistico postumo richiesto per la sanatoria di opere già abusivamente realizzate. L’art. 46 l.r. Sicilia n. 17/2004 riguardava esclusivamente le autorizzazioni ad eseguire opere future, non i pareri resi su abusi già consumati. La normativa regionale sopravvenuta non ripristina l’istituto per le autorizzazioni paesaggistiche, dovendosi applicare l’art. 20 legge n. 241/1990, che impone il provvedimento espresso. Il parere della Soprintendenza in sede di condono ha natura di atto vincolato: la sua omissione non è annullabile ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 ove il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fabbricato in area vincolata dell’Isola di -OMISSIS-, presentava al Comune istanza di sanatoria edilizia ex art. 32 legge n. 326/2003 per alcune opere realizzate in difformità dalla concessione edilizia. La relazione tecnica quantificava l’abuso in una superficie complessiva di mq. 125,32 e in un volume di circa mc. 535,00, con opere ultimate il 31 luglio 1995, a loro volta ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
Il ricorrente inoltrava alla Soprintendenza di Messina istanza di nulla osta paesaggistico. L’Amministrazione rigettava l’istanza e ingiungeva la rimessione in pristino, richiamando la circolare n. 2 del 30 dicembre 2022 e la Corte cost. n. 252/2022. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo la maturazione del silenzio assenso, la violazione del preavviso di diniego, il difetto di motivazione e l’irrilevanza paesaggistica di parte delle opere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge integralmente il ricorso. Sul primo motivo, il Tribunale esclude la formazione del silenzio assenso. L’art. 46 l.r. Sicilia n. 17/2004 si riferiva alle autorizzazioni “ad eseguire opere”, quindi a interventi futuri, e non al nulla osta postumo richiesto per la sanatoria di abusi già realizzati. La disposizione è comunque abrogata dal 26 aprile 2011. Né vale invocare una presunta reviviscenza per effetto dell’abrogazione della l.r. n. 10/1991: la giurisprudenza amministrativa esclude che la disciplina regionale siciliana ammetta il silenzio assenso sulle istanze di autorizzazione paesaggistica.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il paesaggio è componente dell’ambiente, con la conseguenza che l’art. 20 legge n. 241/1990 impone il provvedimento espresso anche in ambito regionale. Superata questa censura, cade anche il motivo consequenziale sull’irrilevanza della Corte cost. n. 252/2022.
Sul preavviso di diniego, il Tribunale osserva che il parere della Soprintendenza in sede di condono è atto vincolato, sicché opera la regola dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, legge n. 241/1990: non è annullabile il provvedimento in cui sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il terzo periodo della norma, che richiama il solo secondo periodo, resta inapplicabile ai provvedimenti vincolati.
Quanto alla motivazione, l’obbligo è assolto con il richiamo alla circolare, purché ne siano indicati gli estremi e sia garantito l’accesso. L’atto indica puntualmente le fonti del vincolo e la preclusione normativa. Le opere, tipologie nn. 1 e 3, non rientrano tra quelle di minore rilevanza (nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003) e sono state ultimate dopo l’imposizione del vincolo, con aumento di superficie e volume: la sanatoria è quindi esclusa.
Da ultimo, il Collegio ribadisce che la valutazione degli abusi richiede una visione complessiva e non atomistica e che, ai fini paesaggistici, è irrilevante la distinzione tra volumi fuori terra e interrati. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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