Acquisizione gratuita al patrimonio comunale e notifica ordine demolizione ai proprietari successivi (C.G.A.R.S. n. 204 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area su cui insiste la costruzione abusiva costituisce sanzione autonoma che consegue a un duplice ordine di condotte: l’esecuzione dell’opera abusiva e l’inottemperanza all’ordine di demolizione nel termine assegnato. Ai fini della legittimità dell’effetto acquisitivo è necessaria la consapevole e volontaria inottemperanza del proprietario, protrattasi per novanta giorni dall’ingiunzione, ovvero la sua inerzia in assenza di validi impedimenti. L’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 impone che l’ingiunzione di rimozione o demolizione sia notificata sia al proprietario sia al responsabile dell’abuso: la notifica al solo responsabile non può supplire alla mancata notifica al proprietario. L’omessa notifica dell’ordinanza di demolizione ai proprietari nel frattempo divenuti tali determina l’illegittimità derivata dei successivi provvedimenti di sgombero e immissione in possesso.

Il Fatto

I ricorrenti, divenuti proprietari di un immobile nel 2018, impugnavano davanti al TAR Sicilia l’ordinanza con cui il Comune aveva disposto in loro danno l’acquisizione gratuita di un terreno e del fabbricato ivi insistente, nonché le ordinanze di sgombero e di sgombero forzato. L’abuso era stato realizzato dalla madre dei ricorrenti, responsabile dell’illecito; gli atti presupposti — ordinanza di demolizione e accertamento di inottemperanza — erano stati notificati alla responsabile e, in un caso, al padre, allora unico proprietario e loro dante causa.

Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo irrilevante l’estraneità dei ricorrenti all’abuso, essendosi l’effetto acquisitivo già consolidato per l’inottemperanza nel termine di novanta giorni. I proprietari appellavano deducendo la mancata notifica degli atti presupposti e la conseguente illegittimità dell’acquisizione e degli atti esecutivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’appello sotto l’assorbente profilo della mancata notifica dell’ordinanza di demolizione agli appellanti. Rileva che sia l’ordinanza di demolizione sia quella di conferma erano state notificate alla responsabile dell’abuso nella sua qualità, come emerge dal tenore dei provvedimenti. La notifica in mani del marito, allora unico proprietario, non può derogare al disposto dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, che impone l’ingiunzione tanto al proprietario quanto al responsabile dell’abuso.

Ogni argomentazione sulla supposta comproprietà dei coniugi, in virtù del fondo patrimoniale, appare recessiva rispetto alla previsione normativa che esige la doppia notifica. In via dirimente, il Collegio osserva che, a prescindere dalla notifica al dante causa, agli attuali proprietari l’ordinanza di demolizione non è stata notificata, con conseguente illegittimità degli atti impugnati.

La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui, perché si configuri la “duplice condotta” presupposta dall’effetto acquisitivo, è necessaria la conoscenza dell’ordine di demolizione e l’imputabilità della sua inosservanza (C.G.A.R.S. n. 47 del 22.01.2024; Cons. St., Sez. VI, n. 2898 del 22.03.2023; Cons. St., Sez. VI, n. 2100 del 29.03.2019). Nel caso concreto, difetta in capo agli appellanti il requisito della consapevole inottemperanza, stante la mancata conoscenza dell’ordinanza.

Precisa inoltre che l’omessa notifica al proprietario non inficia il provvedimento demolitorio in sé, ma rileva sull’efficacia e sulla possibilità di pretenderne l’adempimento dal soggetto rimasto ignaro (TAR Sicilia, Sez. II, n. 1930 del 12.06.2023). Da ciò deriva l’annullamento, per illegittimità derivata, dei successivi provvedimenti di sgombero. Resta salvo il potere dell’Amministrazione di rinnovare l’ordinanza di demolizione nei confronti degli appellanti e, solo in caso di accertato inadempimento, procedere nei termini di legge. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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