Interessi su spese di giudizio e penalità di mora in ottemperanza (TAR Calabria n. 1302 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di condanna al pagamento delle spese di giudizio, la somma oggetto della condanna è unica, come unico è il suo titolo, cioè la sentenza, e la sua giustificazione, cioè la soccombenza; ciò vale anche quando il dispositivo dia conto della liquidazione di singole voci per giungere alla somma finale. Ne consegue che gli interessi corrispettivi al saggio legale ex art. 1282 c.c. maturano sull’intero credito e non solo sugli onorari, con decorrenza dalla data di esigibilità e fino al giorno del pagamento. Il pagamento che liquidi gli interessi sui soli onorari e a una data antecedente a quella dell’effettivo versamento integra parziale esecuzione del giudicato. In tale ipotesi è ammissibile la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, e la penalità di mora può essere determinata nella misura degli interessi legali, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto.

Il Fatto

Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 17 maggio 2022, n. 691, aveva condannato la Regione Calabria al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi 7.050,00 euro, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA. La decisione non era stata impugnata ed era passata in giudicato; il titolo esecutivo era stato notificato il 6 marzo 2023.

Con ricorso notificato il 24 aprile 2024 e depositato il 3 maggio 2024, i creditori hanno adito il TAR Calabria per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme, gli interessi e la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il ritardo successivo. Dopo la notifica del ricorso la Regione ha versato 8.677,94 euro, calcolando però gli interessi sui soli onorari e non sulle spese anticipate e sulle spese generali. La Regione ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha qualificato il versamento intervenuto come parziale adempimento. È pacifico tra le parti che gli interessi siano stati liquidati sui soli onorari e calcolati a una data antecedente a quella del pagamento effettivo, cioè il 2 maggio 2024 anziché il 10 luglio 2024. Da qui la non completa esecuzione del titolo azionato.

Il Tribunale ha richiamato il principio per cui gli interessi sono dovuti dalla data di esigibilità del credito fino al giorno del pagamento, nella forma degli interessi corrispettivi al saggio legale ex art. 1282 c.c., con decorrenza dalla pubblicazione del decreto, secondo l’insegnamento di Cass. civ., Sez. I, 21 aprile 1999, n. 3944 e di Cass. civ., Sez. I, 11 dicembre 1990, n. 11786. Ha poi affermato che, in caso di condanna alle spese, la somma è unica, unico essendo il titolo e la giustificazione, anche quando il dispositivo elenchi singole voci. Ne segue che gli interessi maturano sull’intero credito, comprese le spese vive e le spese generali.

Accertata la mancata piena esecuzione del provvedimento giurisdizionale, il collegio ha ritenuto sussistenti tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ex artt. 112 ss. c.p.a., respingendo implicitamente la tesi della carenza di interesse.

Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., il Tribunale ne ha riconosciuto l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e la novella del comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015. Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è stata determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, sulla somma residua, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta.

Il dispositivo ha assegnato all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla notificazione, ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro con facoltà di delega e ha posto le spese del giudizio, liquidate in 1.286,00 euro oltre accessori, a carico dell’amministrazione inadempiente, con distrazione in favore del procuratore costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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