La pregressa istanza di condono preclude la qualificazione pertinenziale ai fini edilizi (TAR Lombardia n. 3524 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di un manufatto come pertinenza urbanistica ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001 è preclusa a chi abbia in precedenza presentato istanza di condono edilizio in relazione alle medesime opere. Il condono produce effetti tipici direttamente dalla legge, sottratti alla disponibilità del soggetto interessato, che non può modularne i caratteri né contestare successivamente l’assoggettabilità dell’intervento a permesso di costruire. La sanatoria ordinaria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 presuppone la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia a quello della domanda; non può essere subordinata all’esecuzione di ulteriori interventi che rendano l’abuso conforme solo in via successiva ed eventuale.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un immobile con locali accessori — due ripostigli e un’autorimessa pertinenziale — edificati nel 1982 e oggetto di due distinte istanze di condono edilizio, definite con i titoli autorizzativi rilasciati al dante causa nel 1996. A seguito di un sopralluogo del 2019, i tecnici comunali riscontravano difformità delle opere rispetto a quanto autorizzato, e il Comune ingiungeva la demolizione con ordinanza del 2021, impugnata con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, tuttora pendente.
Nel 2022 la ricorrente presentava contestualmente una SCIA per la demolizione e ricostruzione della copertura dei locali e un’istanza di permesso di costruire in sanatoria per le restanti porzioni. Il Comune rigettava l’istanza con provvedimento del 21.04.2023, preceduto da comunicazione dei motivi ostativi. Contro tale diniego è proposto il ricorso, respinto dal TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il motivo sul difetto di legittimazione della ricorrente, mera usufruttuaria. La censura è priva di pregio: il rilievo, contenuto nel preavviso di diniego, non è stato riprodotto nel provvedimento conclusivo e non può quindi annoverarsi tra i presupposti di quest’ultimo.
Nel merito, la questione centrale riguarda la pretesa natura pertinenziale delle opere, che le sottrarrebbe a permesso di costruire rendendole soggette a mera SCIA. Il TAR richiama l’orientamento secondo cui la pertinenza urbanistica esige un nesso funzionale e strumentale con la cosa principale, dimensione modesta del manufatto, assenza di autonomo valore di mercato e di carico urbanistico (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4290 del 2014; Cons. Stato, Sez. V, n. 6756 del 2008).
Dirimente è però un fatto preclusivo: la ricorrente ha presentato, dapprima, istanza di condono e, in seguito, istanza di permesso di costruire in sanatoria per gli stessi locali. Dal condono derivano effetti tipici prodotti direttamente dalla legge, non modificabili dalla volontà dell’interessato: nessuna condizione può essere apposta alla domanda, e se apposta è tamquam non esset. La stessa presentazione della domanda di sanatoria per l’ampliamento di opere già condonate impedisce di contestarne l’assoggettamento a permesso di costruire.
Quanto al terzo motivo, il TAR rileva che la doppia conformità richiesta dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non sussisteva alla data della domanda. La documentazione tecnica allegata alla SCIA e all’istanza di sanatoria attesta che la conformità alle NTA sarebbe stata conseguita solo a seguito del rifacimento della soletta e della positiva conclusione del procedimento di SCIA. Si tratta di conformità eventuale e successiva, non della doppia conformità richiesta dalla norma (Cons. Stato, Sez. VI, n. 9776 del 2023). Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.