Condono e vincolo paesaggistico non consentono nuovi volumi né demolizione da Soprintendenza (TAR Sicilia n. 3586 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio nella Regione Sicilia, il richiamo operato dall’art. 24 della l.r. n. 15/2004 all’art. 32 del d.l. n. 269/2003, come convertito, investe l’intera disciplina statale e quindi anche il limite di cui al comma 27, lett. d), che rende insanabili le opere realizzate in aree soggette a vincoli paesaggistici, anche relativi, purché istituiti prima dell’esecuzione. La declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa regionale interpretativa, pronunciata con Corte cost. n. 252/2022, ha chiarito che le previsioni statali sui limiti massimi del condono costituiscono norme di grande riforma economico-sociale. Ne consegue che in zona vincolata sono sanabili solo gli interventi di minore rilevanza, senza creazione di nuovi volumi o superfici. Il parere della Soprintendenza, benché obbligatorio e vincolante, resta atto endoprocedimentale: l’ente di tutela è privo dei poteri ripristinatori e repressivi dell’art. 167, commi 1-3, d.lgs. n. 42/2004, spettando al Comune adottare il provvedimento conclusivo.

Il Fatto

La ricorrente presenta nel dicembre 2004 istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003 per un ampliamento di un fabbricato adibito a civile abitazione, realizzato su area gravata da vincolo paesaggistico apposto con D.P.R.S. n. 5098/S/G del 1966 e confermato dal Piano Territoriale Paesistico approvato nel 2001. Il Comune rigetta l’istanza nel settembre 2023, recependo il parere negativo della Soprintendenza reso nel marzo 2023.

La ricorrente impugna entrambi i provvedimenti e la circolare assessoriale n. 2/2022, deducendo la mancata notifica del parere, la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, l’erronea lettura della Corte cost. n. 252/2022, l’antecedenza delle opere rispetto al vincolo, la formazione del silenzio assenso e l’illegittimità dell’ordine di demolizione. Si costituiscono l’Assessorato regionale e la Soprintendenza; il Comune non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e richiama il consolidato orientamento secondo cui le opere abusive in area vincolata sono insanabili salvo il concorso di quattro condizioni: realizzazione anteriore al vincolo, conformità urbanistica, appartenenza alle opere minori e parere favorevole dell’autorità di tutela. La Corte cost. n. 252/2022 ha escluso che la normativa siciliana potesse ammettere il condono in presenza di vincoli relativi, qualificando i limiti statali come norme di grande riforma economico-sociale.

Su questa base il Tribunale esclude la condonabilità dell’intervento: esso comporta incremento di volumetria, insiste su area di notevole interesse pubblico e risulta realizzato dopo l’imposizione del vincolo del 1966. La giurisprudenza citata conferma che, ai fini paesaggistici, il divieto di incremento dei volumi riguarda qualsiasi nuova edificazione, anche interrata o tecnica, e che la nozione di superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico.

Il Collegio respinge poi le censure formali. La comunicazione del parere al tecnico incaricato non incide sulla validità dell’atto, ma solo sul decorso del termine di impugnazione, posto che l’interessata ha avuto piena conoscenza del provvedimento. La natura vincolata della determinazione esclude la necessità del preavviso di rigetto. Quanto al silenzio assenso, l’art. 32, comma 1, della l. n. 47/1985 prevede espressamente l’impugnabilità del silenzio-rifiuto, e l’art. 20 della l. n. 241/1990 esclude dal proprio ambito le autorizzazioni paesaggistiche, prevalendo sulla disciplina regionale.

È invece fondato l’ultimo motivo. Il parere della Soprintendenza, sebbene obbligatorio e vincolante, costituisce atto endoprocedimentale destinato a concludersi con il provvedimento del Comune, unica autorità procedente. L’ente di tutela è pertanto privo dei poteri ripristinatori e repressivi dell’art. 167, commi 1-3, d.lgs. n. 42/2004. Il ricorso è accolto nei soli limiti dell’annullamento del parere negativo nella parte in cui ordina la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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