Riunione dei ricorsi connessi e sindacato sulle spese nel processo amministrativo (Cons. Stato n. 2498 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la riunione dei ricorsi connessi costituisce scelta facoltativa e discrezionale del giudice, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., con la conseguenza che il provvedimento relativo ha carattere meramente ordinatorio, è privo di valenza decisoria e resta insindacabile in appello, salvo il limite dell’abnormità, non ravvisabile quando le sentenze e le domande siano comunque diverse. Il mancato esercizio di tale facoltà non è soggetto a obbligo di motivazione e non integra alcuna nullità, salvo che sussista un rapporto di pregiudizialità tra le cause. La scelta di non riunire i procedimenti non costituisce parametro della decisione sulle spese di giudizio, atteso che in materia il giudice dispone di ampi poteri discrezionali, con il solo limite della condanna della parte vittoriosa e delle statuizioni abnormi o manifestamente illogiche.
Il Fatto
Una società di servizi energetici aveva chiesto al Gestore dei servizi energetici il rilascio di certificati bianchi per una pluralità di progetti, presentando le relative richieste di verifica e certificazione in maniera cumulativa. Il Gestore avviò un procedimento di annullamento d’ufficio di nove di tali richieste per presunte carenze documentali e, dopo la richiesta di proroga dei termini per controdedurre avanzata dalla società, adottò il provvedimento di annullamento.
La società impugnò l’atto con otto distinti ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, poi trasposti dinanzi al TAR Lazio con altrettanti ricorsi. In primo grado depositò motivi aggiunti per far valere normativa sopravvenuta, e il Gestore riscontrò la richiesta di riesame con un provvedimento di rigetto che confermava l’annullamento. Il TAR dichiarò improcedibile il ricorso, integrato con motivi aggiunti, rilevando che il provvedimento originario era stato integralmente sostituito dal successivo atto di conferma, e dichiarò inammissibili i motivi aggiunti. La società appellò lamentando esclusivamente la sproporzione delle spese di lite, a suo dire conseguenza della mancata riunione dei procedimenti connessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello e individua il punto centrale nella scelta di non riunire procedimenti astrattamente connessi, valutata non in sé ma per il riverbero sulla condanna alle spese. La segmentazione dei procedimenti, sostanzialmente unitari, avrebbe impedito una valutazione congiunta degli elementi su cui commisurare le spese.
Richiamando la giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, sez. II, n. 11161 del 2023), la sentenza ribadisce che la riunione attiene a una scelta facoltativa e discrezionale, come si desume dalla formulazione dell’art. 70 c.p.a., con provvedimenti di carattere meramente ordinatorio e privi di valenza decisoria, insindacabili in appello. La decisione sul punto del giudice di primo grado non è sindacabile, salvo palese arbitrio o stretto rapporto di pregiudizialità (Cons. Stato, sez. II, n. 7986 del 2023; Cons. Stato, sez. VII, n. 9315 del 2022).
Nel caso concreto la scelta dei distinti procedimenti consegue a una strategia processuale ascrivibile interamente all’appellante, che ha scelto lo “spacchettamento” dei contenuti del provvedimento, promuovendo autonomi ricorsi straordinari e poi trasponendoli in altrettanti ricorsi. Solo con i motivi aggiunti la società ha mutato strategia e invocato la riunione di quanto essa stessa aveva frammentato, come già rilevato da Cons. Stato, sez. II, n. 1418 del 2026. L’omogeneità dei motivi aggiunti non muta la cornice, essendo egualmente omogenee le ragioni del ricorso principale.
Il richiamo al combinato disposto degli artt. 43, comma 3, e 70 c.p.a. non conduce a diverse conclusioni: la norma richiama la “possibilità” e non l’obbligo di riunione, anche quando il privato scelga un ricorso autonomo anziché innestare le doglianze con motivi aggiunti impropri. La giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, n. 5197 del 2013) chiarisce che il mancato esercizio del potere di riunione, di natura ordinatoria, non comporta alcuna nullità salvo il rapporto di pregiudizialità.
Infine, la mancata riunione non è parametro assoluto della decisione sulle spese. In materia il giudice ha ampi poteri discrezionali, con il solo limite della condanna della parte vittoriosa e delle statuizioni abnormi o illogiche. La regolazione delle spese non richiede specifica motivazione quando si applichi il principio di soccombenza, come nei procedimenti in esame (Cons. Stato, sez. II, n. 4201 del 2024; sez. IV, n. 6262 del 2024; C.G.A.R.S. n. 1165 del 2022). L’appello è dunque respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
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