Condono e vincolo paesaggistico: parere negativo e insanabilità del manufatto (TAR Marche n. 165 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio relativo a immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, il parere delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo va acquisito a prescindere dall’anteriorità dell’opera rispetto all’imposizione del vincolo, dovendo valutarsi l’attuale compatibilità del manufatto con il vincolo esistente al momento della domanda di sanatoria. Il diniego fondato sull’impatto paesaggistico, sorretto da motivazione specifica su dimensioni, posizione e tipologia costruttiva, è autonomamente idoneo a sostenere il rigetto dell’istanza, rendendo superfluo lo scrutinio degli ulteriori profili. In sede di sanatoria non possono imporsi prescrizioni che comportino il rifacimento di parti sostanziali dell’opera, perché ciò supererebbe l’istituto del condono e condurrebbe a un organismo del tutto nuovo. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche resta nei limiti di legittimità, non potendo sostituire la propria valutazione a quella plausibile dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato al Comune di Fabriano domanda di sanatoria per un locale ad uso deposito, realizzato in zona agricola in località attigua all’edificio di civile abitazione. Sull’area era stato imposto nel 1985 il vincolo paesaggistico a tutela del Fosso Rio Bono.
Il Comune trasmetteva la documentazione alla Provincia di Ancona per il nulla osta. La Provincia redigeva la relazione istruttoria proponendo il parere negativo e la Soprintendenza, dopo il preavviso di diniego e le osservazioni del ricorrente, esprimeva parere negativo. La Provincia confermava il diniego con propria determina. Il ricorrente impugnava entrambi gli atti davanti al TAR Marche, deducendo violazione della disciplina regionale sulla sanabilità, istruttoria lacunosa, insufficienza di motivazione e disparità di trattamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Con riguardo al primo motivo, ritiene irrilevante che il vincolo paesaggistico sia stato apposto successivamente alla realizzazione dell’opera. Ai sensi dell’art. 32, comma 1, legge n. 47/1985, il rilascio del titolo in sanatoria per opere su immobili vincolati è subordinato al parere favorevole dell’Amministrazione preposta alla tutela, da acquisire a prescindere dal requisito dell’anteriorità. L’obbligo di pronuncia sussiste in relazione all’esistenza del vincolo al momento della valutazione della domanda, perché ciò corrisponde all’esigenza di vagliare l’attuale compatibilità dei manufatti abusivi (Cons. Stato sez. IV n. 1338 del 2014). La conformità alla normativa regionale invocata non incide sulla rilevanza del parere provinciale.
Il diniego poggia su tre direttrici: impatto paesaggistico, conformità urbanistica e necessità di adeguamento sismico. Il Collegio ritiene che la motivazione sull’impatto paesaggistico sia di per sé sufficiente, richiamando il principio secondo cui, in un atto plurimotivato, l’illegittimità di un argomento ulteriore non inficia il provvedimento (TAR Trentino Alto Adige Trento n. 3 del 2015).
La motivazione non è generica: menziona le dimensioni rilevanti del manufatto, la posizione rispetto agli altri edifici e al corso d’acqua tutelato, l’incompatibilità della tipologia costruttiva con il contesto rurale e le previsioni del PRG. Quanto al sindacato, il giudice amministrativo non può esercitare un controllo intrinseco sulle valutazioni tecniche opinabili, dovendosi limitare a verificarne ragionevolezza, logicità, coerenza e attendibilità (Cons. giust. amm. sic. n. 406 del 2021; Cons. Stato n. 8613 del 2024).
È esente da vizi anche la parte che rigetta le proposte di mitigazione. In occasione di una sanatoria non vanno fornite prescrizioni su come rendere l’intervento conforme al vincolo, perché si esamina un manufatto già realizzato; se il parere favorevole non viene ottenuto, non resta che la demolizione, con eventuale nuovo progetto (TAR Toscana n. 345 del 2018).
Il terzo motivo è infondato: la disparità di trattamento in materia paesaggistica è configurabile solo in casi macroscopici e presuppone assoluta identità delle situazioni di fatto (Cons. Stato n. 4032 del 2017); non basta allegare pareri positivi con prescrizioni per opere similari. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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