Silenzio inammissibile se la Prefettura colloca il dublinante in elenco separato (TAR Toscana n. 1616 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non integra silenzio-inadempimento la condotta della Prefettura che, a fronte della domanda di inserimento nel sistema di accoglienza presentata da un richiedente protezione internazionale sottoposto alla procedura Dublino, abbia sin dall’origine fornito un riscontro, collocando la domanda in un elenco separato in attesa della definizione della competenza. L’eventuale illegittimità del criterio di differenziazione degli elenchi, posto da un decreto prefettizio, va contestata con l’azione impugnatoria ordinaria e non con il rito del silenzio, non essendo consentita la conversione del rito in assenza di censure articolate avverso il provvedimento presupposto. All’accertata inammissibilità del ricorso consegue la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il Fatto
Il ricorrente, richiedente protezione internazionale, aveva formalizzato il 19.09.2024 la domanda di riconoscimento e contestualmente chiesto l’accesso alle misure di accoglienza, reiterando l’istanza il 1.10.2024 e il 5.11.2024. L’Amministrazione aveva redatto un elenco delle istanze di inserimento nei CAS ordinato per ordine temporale di presentazione, pubblicato il 16.04.2025, mentre il ricorrente era stato collocato in un distinto elenco relativo ai richiedenti sottoposti alla procedura Dublino, alla posizione n. 35.
Il ricorrente ha quindi agito per l’accertamento del silenzio-inadempimento della Prefettura e dell’obbligo di provvedere entro trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm., e in via subordinata per l’illegittimità o l’irrilevanza procedimentale dei provvedimenti di esclusione dagli elenchi del 16.04.2025 e del 13.05.2025. L’Amministrazione si è costituita il 19.06.2025 depositando relazione amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto la tesi del ricorrente secondo cui la Prefettura non avrebbe mai concluso il procedimento. Dalla relazione amministrativa è emerso che, in attuazione di un decreto prefettizio del 14 gennaio 2025, i cd. dublinanti sono stati inseriti in un elenco a parte non per escluderli dall’accoglienza, ma per dare precedenza ai soggetti salvati in mare, ai vulnerabili e a quanti giungono direttamente da paesi extra UE.
Il Tribunale ha ritenuto inconferente il richiamo alle sentenze di questa Sezione n. 666/2025 e n. 750/2025, perché in quei casi l’Amministrazione non aveva affatto risposto alla domanda, esplicitando solo in giudizio la valutazione negativa legata alla pendenza della decisione dell’Unità Dublino. Nel caso di specie, invece, la P.A. ha da subito fornito un riscontro, decidendo di collocare la domanda in un elenco separato. A prescindere dalla legittimità del contenuto, non può quindi configurarsi l’inerzia lamentata.
Quanto alla previsione di una lista specifica per i dublinanti, il Collegio ha richiamato la propria recente pronuncia (TAR Toscana, Sez. II, sent. n. 1417 del 24.07.2025): l’eventuale eliminazione dell’effetto sospensivo derivante dal decreto prefettizio del 14 gennaio 2025 avrebbe dovuto essere richiesta con l’azione impugnatoria avverso quel provvedimento, non con il rito del silenzio. Il Collegio ha escluso di poter convertire il rito, mancando censure articolate avverso il decreto, richiamato solo nelle conclusioni e in modo generico.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che, a seguito della comunicazione del 6 giugno 2025 dell’Unità Dublino circa l’accertata competenza italiana, il ricorrente è stato inserito alla posizione n. 28 della lista ordinaria pubblicata l’11.06.2025. Per tale ragione il ricorso sarebbe stato altresì improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile; dalla declaratoria è derivata la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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