Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per beneficio ex L 107/2015 (TAR Marche n. 163 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’Amministrazione rispetto a un giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro, dichiara l’obbligo di esecuzione integrale del titolo e assegna un termine per l’adempimento. La nomina del Commissario ad acta è disposta sin d’ora, con funzioni attivate solo su istanza del creditore decorso inutilmente il termine. Il riconoscimento dell’indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. è subordinato alla sussistenza di ragioni che facciano dubitare del sollecito adempimento: la sola nomina del Commissario, con funzione acceleratoria, è sufficiente a escluderlo. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza quando l’inadempimento non è contestato e sono distratte a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ancona, con sentenza n. 152/2024 pubblicata il 02.04.2024, aveva riconosciuto al ricorrente il diritto al beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, maturato per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, condannando l’Amministrazione all’erogazione della prestazione e al pagamento delle spese di lite a favore del procuratore antistatario.
Formatosi il giudicato, attestato dalla cancelleria con certificazione del 13 novembre 2024, il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del titolo e ha proposto ricorso per ottemperanza. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito, rappresentando difficoltà organizzative legate all’elevato numero di contenziosi e affermando di avere disposto il pagamento delle competenze spettanti ai difensori nel giudizio civile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso, non contestandosi l’avvenuto decorso, dopo la notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e prima della proposizione dell’iniziativa, del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo. In presenza dei presupposti di legge, la PA non ha opposto effettive ragioni di diritto contrarie alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Le difficoltà organizzative e il volume dei contenziosi non valgono a paralizzare l’obbligo esecutivo.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero, con attivazione su istanza diretta del creditore e adozione, entro i successivi centoventi giorni, di ogni atto necessario, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti.
È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento: la sola nomina del Commissario è stata reputata sufficiente, in funzione acceleratoria.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al relativo pagamento, liquidato in euro 600,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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