Conferenza di servizi decisoria e dissenso paesaggistico superabile dalle posizioni prevalenti (Cons. Stato n. 2955 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella conferenza di servizi c.d. decisoria, prevista dalla legislazione provinciale in materia di autorizzazione unica per gli impianti di telecomunicazione, il dissenso dell’amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale non ha valenza automaticamente impeditiva del rilascio del titolo. Esso produce l’unico effetto di precludere la formazione del silenzio assenso allo spirare del termine perentorio e resta superabile dalla determinazione motivata di conclusione adottata sulla base delle posizioni prevalenti, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, l. n. 241/1990. L’amministrazione portatrice dell’interesse sensibile conserva il solo rimedio amministrativo dell’opposizione alla Giunta provinciale, la cui mancata attivazione conferma la superabilità del dissenso e alleggerisce l’onere motivazionale dell’amministrazione procedente. L’autorizzazione unica tiene luogo e sostituisce anche l’autorizzazione paesaggistica, in virtù della concentrazione in un’unica sede decisionale delle competenze ordinarie.
Il Fatto
Due società operatrici di infrastrutture per le telecomunicazioni hanno chiesto alla Provincia Autonoma di Trento l’autorizzazione unica per una stazione radio base su area privata, censita a bosco e classificata dal P.R.G. come area agricola di interesse primario, soggetta a vincolo paesaggistico e ricompresa in un parco ecomuseo.
Nel corso della conferenza di servizi il Servizio provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio ha espresso dissenso motivato, reiterato in tre sedute. La conferenza si è comunque conclusa con determina dirigenziale di rilascio dell’autorizzazione, con prescrizioni. Alcuni residenti della frazione interessata hanno impugnato la determina e gli atti presupposti davanti al T.R.G.A., che ha respinto il ricorso nel merito. I soccombenti hanno proposto appello, riproponendo le censure sul dissenso paesaggistico, sull’autorizzazione paesaggistica, sulla zonizzazione agricola, sulla scelta dell’area privata, sui pareri ambientali e sulla pubblicità procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello, ritenendolo infondato nel merito e dichiarando assorbite le eccezioni in rito, comprese quelle riproposte ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. Il nucleo argomentativo riguarda la natura della conferenza disciplinata dalla legge provinciale n. 9/1997: si tratta di una species della conferenza decisoria, che condivide natura e regime della disciplina generale di cui alla l. n. 241/1990.
Da qui la conseguenza sul dissenso: il parere negativo dell’amministrazione preposta al paesaggio non blocca il rilascio del titolo, ma impedisce soltanto la formazione del silenzio assenso. La determinazione negativa è superabile con la determinazione motivata di conclusione basata sulle posizioni prevalenti, secondo il meccanismo dell’art. 14-ter, comma 7, l. n. 241/1990. All’amministrazione portatrice dell’interesse sensibile resta l’opposizione alla Giunta provinciale, nella specie non attivata: circostanza che la Corte valorizza per qualificare il dissenso come non autenticamente ostativo e per escludere un aggravato onere motivazionale.
La Corte esamina anche il profilo dell’autorizzazione paesaggistica. L’autorizzazione unica sostituisce tutti gli atti di assenso necessari, compreso quello paesaggistico, perché la conferenza decisoria concentra la decisione in un’unica sede in deroga alle competenze ordinarie, con veste pluristrutturata, e ciò vale anche per gli atti incidenti su interessi sensibili. La questione di legittimità costituzionale è dichiarata manifestamente irrilevante e infondata, anche perché il servizio che ha dissentito è articolazione interna della stessa Provincia che ha adottato la determinazione conclusiva.
Quanto alla zonizzazione E1, la Corte chiarisce che non si tratta di un vincolo in senso tecnico, ma di una prescrizione di zona che non impone un vaglio specifico di compatibilità, assorbito dall’assimilazione ex lege delle infrastrutture di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 43, comma 4, d.lgs. n. 259/2003. Sulla localizzazione, il criterio dell’art. 3 del d.P.P. n. 25-100/Leg. è solo preferenziale; l’amministrazione ha svolto istruttoria integrativa e nessun ente ha offerto aree pubbliche idonee. Le alternative indicate dagli appellanti sono state introdotte solo in appello, con censura inammissibile.
Gli ultimi motivi sono respinti: il parere ambientale si fonda su dati non contestati e su valori di attenzione divenuti più permissivi; la mancata pubblicizzazione dell’istanza costituisce mera irregolarità non viziante, confermata dalla novella dell’art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259/2003; il sindacato sulle spese è limitato ai profili di manifesta illogicità. Le spese del grado sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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