Revocazione inammissibile se contesta la valutazione e non la percezione dell’atto (Cons. Stato n. 2954 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio, ai sensi degli artt. 106 cod. proc. amm. e 395, n. 4, cod. proc. civ., ricorre solo quando il giudice abbia percepito in modo errato o omesso il contenuto materiale degli atti del giudizio, così decidendo su un falso presupposto fattuale. Deve trattarsi di un punto non controverso, sul quale la decisione non si sia espressa, e l’errore deve essere decisivo e di immediata rilevabilità. Non integra l’errore di fatto la contestazione sulla valutazione delle risultanze processuali o sul ragionamento giuridico seguito, né il mancato esame di un documento o di una tesi difensiva: in tali casi si configura un errore di giudizio, non censurabile con la revocazione. È perciò inammissibile il ricorso che, deducendo l’omessa considerazione di una nota ministeriale, chieda in realtà il riesame integrale del merito.

Il Fatto

Il Consorzio ricorrente aveva impugnato la deliberazione della Giunta regionale con cui si era stabilito di non variare le aree di pesca individuate dalla normativa regionale, lamentando il contrasto con regolamenti ministeriali e norme statali sulla competenza e la conseguente possibilità di pesca ad imbarcazioni non autorizzate.

Il TAR Marche aveva respinto il ricorso; la Sezione Sesta, con la sentenza n. 358 del 17.1.2025, aveva dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto l’appello. Il Consorzio propone allora revocazione ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo che la sentenza avrebbe ignorato una nota del Ministero dell’Agricoltura che chiarirebbe il rapporto tra disciplina statale e regionale. Si costituiscono la Regione e il Consorzio del compartimento di San Benedetto del Tronto, chiedendo rigetto o inammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza costante sui presupposti della revocazione (Cons. Stato Sez. V n. 1297 del 2018, Sez. VI n. 2560 del 2021) e ribadisce i tre requisiti dell’errore di fatto: percezione errata o omessa del contenuto materiale degli atti, punto non controverso e non motivato, nesso causale con la decisione. L’errore deve inoltre emergere con immediatezza, senza indagini ermeneutiche.

La Corte distingue nettamente tra attività ricognitiva e attività valutativa. L’errore di fatto attiene solo all’esistenza e al significato letterale degli atti, mentre non ricorre in caso di inesatto apprezzamento delle risultanze processuali o di difformità del procedimento logico (Cons. Stato Sez. IV n. 3110 del 2018).

Nel caso concreto il motivo revocatorio investe esattamente il ragionamento giuridico della sentenza: il ricorrente contesta l’assunto sulla competenza regionale e assume che la nota ministeriale sarebbe stata ignorata. Ma il vizio dedotto riguarda il contenuto concettuale delle tesi difensive, che non costituisce “fatto” ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (Cons. Stato Sez. VII n. 10129 del 2025).

Il Collegio precisa che la revocazione non è esperibile per contestare il mancato esame di un documento o di una prova: si configurerebbero solo errores in iudicando, estranei alla fattispecie (Cons. Stato Sez. V n. 5174 del 2022). Non sussiste alcun obbligo di motivare sulla lettura di ciascun documento, essendo sufficiente rispondere al motivo proposto. Il giudice può non condividere il contenuto giuridico della nota ministeriale senza che ciò integri errore revocatorio.

La sentenza impugnata, richiamati i dati di fatto, li ha valutati in modo opposto alla tesi del ricorrente: si tratta del punto principale della controversia, già deciso. L’eventuale insufficienza dell’analisi non costituisce abbaglio dei sensi. Il ricorso chiede dunque un riesame del merito, inammissibile in questa sede. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

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Riferimenti normativi

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