Il parere negativo della Soprintendenza non è veto nella conferenza di servizi (TAR Molise n. 363 del 02.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento unico per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, il parere negativo della Soprintendenza in materia paesaggistica non costituisce espressione di un potere di veto, ma un dissenso qualificato che, ai sensi degli artt. 14-ter e 14-quinquies della legge n. 241/1990, forma oggetto della valutazione ponderale delle posizioni prevalenti espresse dagli enti partecipanti alla conferenza di servizi. La Regione che recepisca aprioristicamente tale parere, senza alcun bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, adotta una determinazione illegittima per difetto di motivazione. Il parere del Comune che si fondi sulla fertilità agricola dell’area esorbita dalle competenze comunali in materia di localizzazione, riservate alle sole Regioni dal paragrafo 17 del d.m. 10 settembre 2010.
Il Fatto
La società ricorrente presentava istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, finalizzata alla costruzione di un impianto fotovoltaico di potenza rilevante in area agricola del Comune di Larino. La Regione escludeva il progetto dalla valutazione di impatto ambientale e convocava la conferenza di servizi in modalità asincrona. Nel corso della conferenza la Soprintendenza esprimeva parere negativo sia per i profili paesaggistici sia per quelli archeologici, riferiti all’attraversamento del tratturo Sant’Andrea-Biferno da parte del cavidotto.
La Regione adottava quindi la determinazione di rigetto dell’istanza, recependo il parere della Soprintendenza come vincolante e accogliendo in parte il parere contrario del Comune di Larino. La società impugnava il provvedimento e gli atti presupposti davanti al TAR Molise. Con sentenza non definitiva il Tribunale respingeva le eccezioni in rito e disponeva l’istruttoria, riservando la decisione al prosieguo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via logicamente pregiudiziale la questione del carattere vincolante del parere della Soprintendenza. La ricorrente sosteneva che la mera inclusione dell’area nel Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta non bastasse a far sorgere il vincolo paesaggistico. Il Tribunale condivide l’impianto teorico, ma l’istruttoria dimostra che il Piano individua l’area come caratterizzata da elementi di interesse produttivo agricolo di valore elevato, riconducendola a uno dei tematismi tutelati dalla legge regionale n. 24/1989. Il vincolo esiste, e il parere della Soprintendenza è quindi correttamente qualificato come vincolante ai sensi dell’art. 146, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004; non trova applicazione l’art. 30, comma 2, del d.l. n. 77/2021, perché l’area non è “contermine” ma direttamente vincolata.
Superata questa censura, il Tribunale accoglie il motivo centrale. La Regione si è limitata a “prendere atto del parere vincolante” e ha affermato che il dissenso della Soprintendenza non è superabile, attribuendogli una sorta di potere di veto. Richiamando la sentenza n. 2930/2024 del Consiglio di Stato e la giurisprudenza costituzionale in materia, il Collegio ribadisce che nel procedimento unico la sede della valutazione sincronica degli interessi è la conferenza di servizi. Il parere negativo è un dissenso qualificato da sottoporre a bilanciamento. La valutazione ponderale è del tutto mancata, con illegittimità del provvedimento regionale.
Quanto al parere della Soprintendenza, il Tribunale lo ritiene illogico e arbitrario nella parte relativa al cavidotto: nella stessa area risultano già assentite infrastrutture interrate in corrispondenza del tratturo, senza che le amministrazioni abbiano replicato. Anche le controdeduzioni del 21.10.2020 mostrano un approccio preconcetto, perché, pur riconoscendo che la modifica progettuale salvaguardava il tratturo, escludono apoditticamente la realizzabilità dell’impianto.
Infine, il Collegio censura il recepimento del parere comunale. La Regione l’ha accolto acriticamente, senza raffronto con l’istruttoria tecnica dell’ARPA, che aveva escluso impatti significativi e qualificato l’area in parte industriale. Il parere comunale, fondato sulla fertilità dei terreni, esorbita dalle competenze riconosciute ai Comuni dal paragrafo 17 delle linee guida, riservate alle sole Regioni. Il ricorso va accolto e la determinazione annullata.
Nota della Redazione
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