Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 1235 del 03.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’esistenza di un titolo esecutivo costituito da sentenza passata in giudicato e ne ordina l’integrale esecuzione quando l’Amministrazione, ritualmente intimata, non abbia adempiuto né abbia allegato alcuna giustificazione della propria inerzia. Il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, deve essere decorso infruttuosamente perché il rimedio sia esperibile. La nomina del commissario ad acta non è automatica: va riservata all’eventualità che l’inadempimento si protragga dopo il termine assegnato, avuto riguardo al comportamento esecutivo serbato dall’Amministrazione in cause omologhe. La decorrenza degli interessi e rivalutazione segue il titolo giudiziale e la l. n. 724/1994 dal medesimo richiamata.
Il Fatto
Le ricorrenti hanno ottenuto dal giudice del lavoro una pronuncia che riconosceva il loro diritto al beneficio economico della Carta del docente per le annualità indicate in ricorso e condannava il Ministero dell’istruzione e del merito all’attribuzione del valore corrispondente, quantificato in euro 2.000,00 per ciascuna ricorrente, oltre accessori, con condanna alle spese.
La sentenza è stata notificata all’Amministrazione e non è stata impugnata: è passata in giudicato. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di legge, le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’ordine di esecuzione e, in caso di perdurante inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito ma non ha dedotto alcun adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il perimetro del giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. muovendo dall’accertamento del titolo: la sentenza del Tribunale di Foggia, la sua notificazione al Ministero presso il domicilio digitale e il passaggio in giudicato, certificato dal Tribunale stesso.
Accertato il titolo, il thema decidendum si concentra sull’inadempimento. L’Amministrazione non ha eccepito l’avvenuto adempimento delle obbligazioni nascenti dal giudicato né ha fornito alcuna giustificazione dell’inerzia serbata. Tale condotta processuale assume rilievo determinante: il giudice dell’ottemperanza non è chiamato a rivalutare il rapporto sostanziale, ma a verificare se l’obbligo di conformazione sia stato osservato.
Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte, procedendo al pagamento di euro 2.000,00 per ciascuna ricorrente, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Quanto alla nomina del commissario ad acta, il Collegio ne subordina l’operatività all’eventualità che l’inadempimento si protragga dopo il termine assegnato. La scelta si fonda su una considerazione concreta, desunta dal comportamento esecutivo rilevato in cause omologhe dopo l’adozione di sentenze di ottemperanza, in cui il ritardo è stato determinato dalle carenze organiche dell’Amministrazione: il rimedio sostitutivo resta, dunque, una misura di riserva, attivabile solo in caso di ulteriore inerzia.
Le spese del giudizio sono compensate per giusti motivi di equità. La sentenza è dichiarata eseguita dall’Autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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