Sequestro probatorio di dispositivi telefonici e fumus di ricettazione (Cass. pen. Sez. II n. 20449 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro probatorio è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando e in procedendo e dei vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Ai fini del fumus commissi delicti della ricettazione, il mero possesso di denaro sproporzionato rispetto ai redditi del detentore non è elemento sufficiente, occorrendo ulteriori elementi idonei a rendere concreta, seria e plausibile l’ipotesi della provenienza delittuosa. La valutazione del fumus è contenutisticamente differenziata in ragione dello stadio delle indagini: nella fase iniziale non può pretendersi l’immediata individuazione dell’esatta tipologia del reato presupposto. Il sequestro probatorio dei dispositivi informatici, con apprensione integrale del contenuto, è legittimo quando persegue uno specifico thema probandum, non assume carattere esplorativo e consente la successiva selezione del materiale pertinente, alla luce del tipo di reato, della concreta difficoltà di individuare ex ante le informazioni rilevanti e della necessità della selezione.
Il Fatto
Il pubblico ministero presso il Tribunale di Avezzano disponeva, in data 13 febbraio 2026, il sequestro probatorio di tre dispositivi telefonici nei confronti di un indagato per il delitto di ricettazione, in relazione alla detenzione di una somma di denaro in contanti di rilevante entità. Il provvedimento veniva convalidato dal Tribunale del riesame, che confermava il vincolo con ordinanza del 2 marzo 2026.
Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi: l’erronea configurazione del reato e del fumus commissi delicti; la natura generalizzata dell’apprensione dei dispositivi, in assenza di adeguata motivazione su pertinenzialità, proporzionalità e finalità probatoria; l’indebita integrazione motivazionale da parte del tribunale del riesame rispetto al decreto genetico.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità in materia cautelare reale, richiamando la nozione ampia di violazione di legge e ricostruendo l’onere motivazionale del sequestro probatorio, che deve dar conto della relazione tra la res e l’attività di accertamento. Sul fumus del delitto di ricettazione, il Collegio ribadisce che il possesso di valori sproporzionati, privo di plausibile giustificazione, non è di per sé sufficiente, occorrendo ulteriori elementi che rendano concreta e plausibile l’ipotesi della provenienza delittuosa.
Il Collegio valorizza, in prospettiva unitaria, l’entità della somma, l’incompatibilità con i redditi, le modalità di custodia e occultamento, i precedenti del detentore e il contesto del rinvenimento. Sui rapporti tra fumus e reato presupposto, la sentenza dà atto dell’orientamento non univoco della giurisprudenza e osserva che, anche aderendo all’indirizzo più rigoroso, il principio va calibrato secondo la fase processuale e il grado di sviluppo dell’attività investigativa.
Quanto al sequestro dei dispositivi informatici, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 36072 del 2018 e la giurisprudenza successiva: l’acquisizione integrale del contenuto è consentita purché il sequestro non assuma carattere meramente esplorativo e il pubblico ministero espliciti le ragioni dell’apprensione estesa. Il rispetto di pertinenzialità e proporzionalità non impone criteri rigidi, ma esige modalità operative idonee a una selezione mirata e non eccedente.
Nel caso concreto, il tribunale del riesame ha valorizzato una pluralità di elementi fattuali ulteriori rispetto al mero dato della disponibilità di denaro, individuando uno specifico thema probandum correlato alla provenienza e alla movimentazione della somma. La motivazione non demanda all’analisi dei dispositivi il compito di individuare ex post il fumus, né integra ex novo le finalità del decreto genetico, limitandosi a ribadire il contenuto investigativo già desumibile dal provvedimento del pubblico ministero. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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