Confine stradale e muro di contenimento: oneri di manutenzione al Comune (Cons. Stato n. 5198 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il muro che delimita e protegge la sede viaria costituisce pertinenza della strada pubblica e, ove questa sia in trincea, rientra nel confine stradale ai sensi dell’art. 3, comma 1, n. 10, del d. lgs. n. 285 del 1992. Alla titolarità pubblica della strada e delle sue pertinenze consegue l’onere di assicurarne la conservazione e la manutenzione, secondo il criterio funzionale di allocazione degli oneri posto dall’art. 30, comma 4, del d. lgs. n. 285 del 1992. L’ordinanza sindacale che imponga ai frontisti la messa in sicurezza del manufatto e l’eliminazione del pericolo è pertanto illegittima, perché addossa a soggetti privati oneri che gravano sull’ente proprietario.
Il Fatto
La controversia riguarda la messa in sicurezza e l’eliminazione del pericolo per le persone derivante da dissesti di un muro in blocchi di tufo posto nel Comune di Napoli. Con ordinanza n. 10 del 10 marzo 2020, adottata nella qualità di Ufficiale di Governo, il Sindaco ha ordinato ai frontisti di eseguire ad horas tutti gli interventi necessari, oltre alla verifica della condotta di scarico.
I proprietari hanno impugnato l’ordinanza e gli atti presupposti, tra cui i verbali di sopralluogo e le note del Servizio difesa idrogeologica. Il TAR Campania, con sentenza n. 2991 del 2023, ha respinto il ricorso. I soccombenti hanno proposto appello, prospettando l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie e la violazione della disciplina del codice della strada, trattandosi di strada in trincea con conseguente attrazione del muro nel regime demaniale. Si sono costituiti il Comune e il Ministero dell’interno.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha disposto verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. per accertare la proprietà del bene, il confine stradale e la funzione del manufatto. Il verificatore ha concluso che titolare del muro è il Comune, trattandosi di strada in trincea il cui confine è costituito dal ciglio superiore della scarpata, e che il muro ha funzione esclusiva di delimitazione e protezione della sede viaria.
Il Comune ha contestato la qualificazione del tratto stradale come strada in trincea, sostenendo che il muro è presente su un solo lato. La Corte ritiene l’argomento non decisivo: la strada è in trincea anche quando il taglio del versante avviene su un solo lato, atteso che l’art. 3, comma 1, n. 10, del d. lgs. n. 285 del 1992 definisce il confine stradale al singolare e ne ammette la diversità sui due lati. Neppure superano la verificazione le considerazioni sul decreto di occupazione del 1933, meramente ipotetiche e prive di allegazioni adeguate, anche perché la documentazione della procedura espropriativa non è stata depositata.
Quanto alla funzione del muro, la Corte esclude la natura di paramento del costone tufaceo prospettata dall’Amministrazione: le conclusioni del verificatore si fondano sulle caratteristiche geologiche del banco alle spalle del manufatto e sulla recinzione metallica. Nemmeno è sufficiente il rilievo che la consulenza di primo grado fosse tecnicamente corretta, poiché il consulente d’ufficio ha motivato l’inutilizzabilità del rilievo per l’imprecisione del supporto catastale, la vetustà delle mappe e l’arretramento irrilevante del muro.
Entrambe le prospettive istruttorie — proprietà comunale e funzione rispetto alla strada — convergono nell’addossare all’ente pubblico la responsabilità della manutenzione. In base all’art. 14 del d. lgs. n. 285 del 1992 gli enti proprietari provvedono alla manutenzione delle strade e delle pertinenze; le scarpate, al pari dei fossi e delle banchine latistanti, sono parti delle strade e soggette al medesimo regime di demanialità, in forza della presunzione iuris tantum dell’art. 22 all. f) della legge n. 2248 del 1865, come affermato da Cass. civ., sez. III, n. 260 del 2017. L’art. 30, comma 4, pone a carico dell’ente la riparazione delle opere di sostegno destinate alla stabilità della strada, secondo un criterio funzionale confermato da Cons. St., sez. V, n. 7919 del 2024.
Ne consegue l’accoglimento dell’appello e l’annullamento degli atti impugnati nei limiti dell’interesse degli appellanti, con compensazione delle spese del doppio grado in ragione della complessità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.