Accesso del consigliere comunale ai dati dei minori richiede bilanciamento (Cons. Stato n. 5197 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso riconosciuto al consigliere comunale dall’art. 43, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000, pur avendo estensione più ampia di quello disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, non si sottrae alla regola del ragionevole bilanciamento con i diritti fondamentali di pari rango. I dati richiesti devono presentare un rapporto di strumentalità rispetto alle funzioni consiliari e la richiesta deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti. La necessità di motivare l’istanza non è regola generale, ma quando l’accesso investe dati personali di terzi, in particolare di minori, il consigliere deve allegare specifiche esigenze connesse all’espletamento della carica, che l’amministrazione è tenuta a valutare e a bilanciare con la tutela della riservatezza. L’obbligo di segreto del consigliere non protegge la riservatezza dei terzi, perché le notizie possono essere utilizzate nelle sedute pubbliche del Consiglio, con rischio di diffusione.
Il Fatto
Un consigliere comunale ha presentato istanza di accesso, ai sensi dell’art. 43, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000, nei confronti di un’azienda speciale consortile a totale partecipazione pubblica, gestore di servizi sociali per la famiglia e i minori. Tra le richieste, alcune avevano ad oggetto il numero dei minori in carico residenti nel Comune e il loro status di affidamento, oltre all’elenco dei fascicoli dei minori con dati, età, motivo dell’affidamento e servizio erogato.
L’azienda ha dichiarato l’istanza inammissibile. Il TAR, adito ex art. 116 c.p.a., l’ha parzialmente accolta, ritenendo che l’art. 43 non preveda limiti legati alla riservatezza dei terzi e che il consigliere, parte dell’apparato, condivida la posizione di garanzia sui dati. L’azienda ha appellato, deducendo l’erroneità della decisione per difetto di nesso di pertinenza e violazione della disciplina sulla protezione dei dati.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato richiama la propria giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, n. 2089 del 2021) e la Corte cost. n. 85 del 2013: i diritti fondamentali si trovano in rapporto di integrazione reciproca e nessuno può essere considerato prevalente in assoluto. La necessità del bilanciamento emerge dallo stesso art. 43, comma 2, che esige l’utilità dei dati all’espletamento del mandato e la loro strumentalità alle funzioni consiliari.
La strumentalità implica anche la proporzionalità della richiesta. I dati personali dei soggetti coinvolti possono rivelarsi sovrabbondanti e la loro ostensione integrerebbe un’ingiustificata lesione della riservatezza, situazione giuridica di rango primario riconducibile alla dignità della persona e all’art. 2 Cost., tutelata anche dall’art. 8 CEDU.
L’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell’art. 43, comma 2 impone che i dati ricadenti nella vita privata e familiare siano comunicati solo se effettivamente necessario. Il consigliere non ha, in linea di principio, l’onere di motivare l’istanza (Cons. Stato, Sez. V, n. 5750 del 2024), ma la richiesta di dati personali di terzi, specie minori, deve essere giustificata da specifiche esigenze connesse alla carica, che l’amministrazione deve valutare e bilanciare.
L’obbligo di segreto non tutela la riservatezza dei terzi, perché la pubblicità delle sedute consiliari ingenera il rischio di diffusione delle notizie. La riservatezza può essere integralmente salvaguardata solo escludendo l’ostensione dei dati personali. L’appello è quindi accolto per quanto di ragione: la sentenza è confermata nell’accoglimento dell’accesso, ma con il limite della tutela dei minori, di cui non deve essere disvelata l’identità. Spese compensate per la complessità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.