Sostituzione della pena ex officio in appello: inammissibile la richiesta generica (Cass. pen. Sez. 2 n. 3187 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d’appello non può disporre la sostituzione d’ufficio qualora non sia stata formulata, nell’atto di gravame, una specifica e motivata richiesta al riguardo. La conversione della pena detentiva non rientra nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria di natura eccezionale al principio devolutivo dell’appello. La richiesta priva della “indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto” che la sostengono è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. L’inammissibilità del motivo d’impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere rilevata e dichiarata dalla Corte di cassazione, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Benevento, aveva riqualificato i fatti contestati alla ricorrente nel reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., riconoscendo le attenuanti generiche e applicando la riduzione per il rito abbreviato. In particolare, il giudice di secondo grado aveva sostituito la pena detentiva, già sospesa dal primo giudice, con la libertà controllata.
Avverso tale decisione, il difensore dell’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo, il difetto di legittimazione attiva e l’assenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato. Con un secondo e un terzo motivo, lamentava la violazione di legge in ordine alla sostituzione della pena, censurando l’illegittimità della conversione ex officio in assenza di una richiesta specifica e di consenso della condannata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo di ricorso. Ha richiamato il principio di diritto consolidato, affermato dalle Sezioni Unite n. 12872 del 2017, secondo cui il giudice d’appello non può disporre la sostituzione della pena detentiva breve senza una specifica e motivata richiesta nell’atto di gravame. Tale orientamento è stato ulteriormente avvalorato dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 150/2022, che, con l’introduzione dell’art. 598-bis cod. proc. pen., ha fatto espresso richiamo al principio devolutivo che governa la cognizione del giudice di appello.
Nel caso di specie, l’appellante aveva formulato una generica censura di “mancata valutazione della sostituzione della pena detentiva”, chiedendo subordinatamente la valutazione per l’applicazione delle sanzioni sostitutive. Tale richiesta è stata considerata inammissibile, in quanto priva della necessaria indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che la sostenevano.
La Corte ha precisato che l’inammissibilità del motivo di appello, non rilevata dal giudice di secondo grado, doveva essere dichiarata dalla Cassazione, atteso che le cause di inammissibilità non sono soggette a sanatoria e devono essere rilevate anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Ne consegue che alla Corte d’appello non era devoluta alcuna cognizione sul punto, rendendo superfluo ogni esame sulla dedotta illegittimità della sostituzione.
Pertanto, l’annullamento della sentenza è stato disposto senza rinvio, essendo strutturalmente superfluo un nuovo giudizio, e senza ulteriori statuizioni. Il primo motivo di ricorso è stato invece dichiarato inammissibile per genericità, in quanto meramente reiterativo del motivo di appello e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.
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Nota della Redazione
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