Inammissibile il ricorso che reitera censure già disattese in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 24950 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella mera reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito con motivazione congrua e giuridicamente corretta. La determinazione della pena, anche con riferimento agli aumenti e alle diminuzioni per circostanze e alla fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità quando non appaia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Analoga valutazione discrezionale caratterizza il giudizio di comparazione tra opposte circostanze e il diniego della sospensione condizionale della pena.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 18.09.2025, che ne aveva confermato la responsabilità per il reato di cui all’art. 628 cod. pen. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità.
Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento dell’ipotesi della rapina di lieve entità, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. Con il terzo motivo censura il vizio della motivazione in ordine all’asserita eccessività della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i tre motivi e ne rileva la sostanziale identità con le doglianze già proposte in appello. Il primo motivo, osserva il Collegio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché si risolve nella mera reiterazione di censure puntualmente disattese dalla Corte di merito.
Il giudice di appello aveva evidenziato come la responsabilità dell’imputato risultasse solidamente comprovata dalle risultanze istruttorie: le prove dichiarative, la documentazione sanitaria acquisita in atti, il materiale fotografico e gli accertamenti compiuti dagli operanti.
Quanto al secondo motivo, relativo alla rapina di lieve entità, la Corte rileva che esso è parimenti riproduttivo di censure già esaminate e disattese con motivazione congrua. Il giudice di merito aveva ritenuto che il fatto, per le modalità accertate, risultasse incompatibile con i parametri della lieve entità.
Il terzo motivo, concernente l’asserita eccessività della pena, è dichiarato non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie tale onere motivazionale risulta adeguatamente assolto mediante congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi.
Anche le statuizioni sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze e sul diniego della sospensione condizionale della pena sono frutto di valutazione discrezionale, tipica del giudizio di merito. La Corte d’appello ha ritenuto l’equivalenza tra circostanze la soluzione più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena e ha giustificato il diniego con elementi che deponevano per una prognosi sfavorevole. Tali valutazioni, non apparendo frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, sfuggono al sindacato di legittimità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 628 c.p. – Rapina