Ricorso per cassazione avverso dissequestro ammissibile solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. 2 n. 8755 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Contro l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari decide, ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., sull’opposizione proposta dall’interessato avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione di cose sequestrate, è ammissibile esclusivamente il ricorso per cassazione. L’eventuale appello proposto avverso tale ordinanza deve essere riqualificato come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.. Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro probatorio è consentito solo per violazione di legge, ivi compresi i vizi di motivazione radicali, non essendo consentita una rivalutazione degli elementi fattuali e indiziari. In tema di sequestro probatorio di denaro, la prova del reato non discende dalla res sequestrata, ma dagli atti di indagine circa il suo rinvenimento, dovendosi specificamente motivare sul nesso di pertinenzialità, attesa la fungibilità del bene.
Il Fatto
A seguito di una perquisizione, la polizia giudiziaria sottoponeva a sequestro probatorio la somma di € 2.170,00 in contanti nella disponibilità di una donna indagata per i reati di ricettazione in concorso di capi di abbigliamento con marchi contraffatti e di detenzione per la vendita di tali prodotti. Il pubblico ministero rigettava la richiesta di restituzione della somma presentata dall’interessata.
Avverso il decreto di rigetto, la donna proponeva opposizione ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. Il G.i.p. del Tribunale di Livorno accoglieva l’opposizione, disponendo il dissequestro e la restituzione del denaro. Il pubblico ministero proponeva appello avverso l’ordinanza; il Tribunale, riqualificando l’atto come ricorso per cassazione, trasmetteva gli atti alla Corte.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente confermato la correttezza della riqualificazione dell’appello in ricorso per cassazione, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite “Eboli”, secondo cui avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. è ammissibile il solo ricorso per cassazione. Ha quindi ribadito che le censure del ricorrente sono sottoposte al rigoroso limite del sindacato di violazione di legge, come delineato dalle Sezioni Unite “Ivanov”.
Nel merito, la Corte ha osservato che il pubblico ministero aveva incentrato le proprie doglianze su valutazioni di fatto, con l’obiettivo di dimostrare l’esistenza di elementi indiziari idonei a sostenere che il contante sequestrato costituisse il provento della vendita di beni con marchi contraffatti. Tale operazione è stata ritenuta non consentita in sede di legittimità, in quanto volta a ottenere una nuova valutazione del compendio indiziario.
La Corte ha inoltre chiarito che gli argomenti spesi dal ricorrente risultavano pertinenti alla prospettiva del sequestro preventivo del denaro, non già a quella del sequestro probatorio in esame. Ha richiamato, sul punto, la giurisprudenza di legittimità secondo cui, attesa la fungibilità del denaro, la prova del reato non discende dalla somma in sé, ma dagli atti di indagine circa il suo rinvenimento, dovendo ricorrere un nesso di pertinenzialità specificamente motivato.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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