Riesame cautelare, motivazione per relationem nulla se non verifica gli indizi (Cass. pen. Sez. VI n. 38561 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del riesame non può limitarsi a richiamare per relationem il provvedimento genetico e a riprodurne la descrizione delle condotte. L’obbligo di motivazione dei provvedimenti de libertate, sancito dagli art. 111 Cost. e 546 cod. proc. pen. e a livello convenzionale dall’art. 6 CEDU, impone un effettivo vaglio degli elementi ritenuti decisivi e la indicazione, sia pur succinta, delle ragioni che rendono sostenibile l’affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. La mancata confutazione delle deduzioni difensive e l’uso di formule stereotipate integrano un difetto assoluto di motivazione, che rende nulla l’ordinanza e impone l’annullamento con rinvio. Parimenti viziato è il giudizio sui pericula libertatis, quando non si dia conto della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di riesame, confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, in relazione a una provvisoria contestazione di associazione finalizzata al narcotraffico.
Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione quanto alla gravità del quadro indiziario sulla partecipazione al sodalizio, sulla ritenuta agevolazione mafiosa e sulla attualità e concretezza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al tempo silente trascorso dai fatti e alla spontanea presentazione alle forze dell’ordine.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e muove dalla ricostruzione dell’apparato argomentativo del giudice della cautela. Il Tribunale aveva valorizzato una serie di episodi indiziari e aveva concluso che i “plurimi e inequivoci rapporti criminali” dell’indagato fossero dimostrativi di adesione alla consorteria, con ruolo nevralgico nell’approvvigionamento e nella ridistribuzione dello stupefacente.
Un simile percorso non soddisfa l’obbligo di motivazione. Il ricorso alla motivazione per relationem non esime il giudice dalla dimostrazione di avere preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento richiamato e di averle meditate. Occorre un effettivo vaglio degli elementi di fatto decisivi e l’indicazione delle ragioni che rendono sostenibile l’affermazione dei gravi indizi. La Corte richiama Sez. U n. 17 del 21.06.2000, Primavera, escludendo che la mera trascrizione del provvedimento impugnato o il ricorso a formule stereotipate possano assolvere all’obbligo di giustificazione.
Il Tribunale, rileva la Corte, non ha speso alcuna argomentazione sui temi introdotti dalla difesa, segnatamente sul coinvolgimento nell’episodio ritenuto evocativo dell’appartenenza al sodalizio e sull’impiego di figure incaricate ad hoc del trasporto. Il deficit di fondo è la totale assenza di un ordinato percorso logico-argomentativo: manca una valutazione puntuale delle risultanze investigative e delle deduzioni difensive, e non si individua né il giro di affari dell’associazione né il concreto contributo dell’indagato, al quale sono ascritti due soli episodi. Rileva inoltre il mancato accertamento della struttura associativa, non distinguibile da una ipotesi di concorso di persone nel reato.
Analoghe osservazioni valgono per i pericula libertatis: le censure restano assorbite, ma si registra il difetto di dimostrazione della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, specie a fronte del tempo trascorso dai fatti, richiamando Sez. 6 n. 2112 del 22.12.2023. Il vulnus riscontrato impone l’annullamento con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen., perché riesamini i gravi indizi, i pericula e l’adeguatezza della misura.
Nota della Redazione
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