La corruzione si consuma con la promessa, senza bisogno dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. 6 n. 14471 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l’accettazione della promessa ovvero con la dazione-ricezione dell’utilità, ed è solo in quest’ultimo momento che, approfondendosi l’offesa tipica, il reato giunge a consumazione, restando indifferente che alla promessa non sia seguito l’effettivo compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio. È configurabile il reato consumato quando tra le parti sia stato raggiunto anche solo un accordo di massima sulla ricompensa, purché la promessa sia seria e concreta, mentre la genericità del motivo di ricorso che ne deduce l’astrattezza ne determina l’inammissibilità.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in primo grado e in appello per il reato di cui agli artt. 319-321 cod. pen., per avere concordato con un agente di polizia penitenziaria l’introduzione in carcere di telefoni cellulari dietro pagamento di una somma di denaro. L’accordo non aveva avuto esecuzione, non essendo intervenuto né il pagamento né la consegna dei telefoni. Avverso la sentenza di conferma, la difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, la natura astratta della promessa e l’impossibilità di configurare il reato consumato, nonché vizi di motivazione in ordine alla valutazione della prova testimoniale e al diniego delle circostanze attenuanti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato i motivi di ricorso complessivamente inammissibili. Quanto al primo motivo, ha ribadito il principio secondo cui il delitto di corruzione si perfeziona con l’accettazione della promessa, richiamando le Sezioni Unite n. 15208 del 2010 e precisando che l’effettiva esecuzione dell’accordo incide solo sul momento consumativo, non sulla configurabilità del reato. Ha inoltre escluso l’astrattezza della promessa valorizzando il sequestro del biglietto con le indicazioni per il pagamento, la disponibilità dell’agente a procurare telefoni ai detenuti e le capacità economiche del ricorrente.
La Corte ha poi ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulle discrasie della prova testimoniale, evidenziando come la correzione della dichiarazione e il rinvenimento del biglietto nella cella del ricorrente rendessero la contraddizione ininfluente ai fini della ricostruzione del fatto. Ha infine giudicato generica la censura sul diniego dell’attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen., non essendo stata prospettata alcuna concreta attività collaborativa, e inammissibile la richiesta di prevalenza delle generiche sulla recidiva reiterata, proposta per la prima volta in sede di legittimità e comunque ostativa ai sensi dell’art. 69, quarto comma, cod. pen.
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Nota della Redazione
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