Nullità parziale dell’acquisizione sanante che eccede il perimetro del giudicato (TAR Puglia n. 24 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, la nullità parziale del provvedimento amministrativo adottato in dichiarata esecuzione del giudicato consegue alla sua adozione in violazione o elusione del comando giurisdizionale. Il giudicato amministrativo ha contenuto complesso: oltre agli effetti demolitori e ripristinatori, impone all’amministrazione soccombente l’obbligo di conformarsi alla regula iuris sancita dal dictum, con vincoli cogenti alla riedizione del potere pubblicistico. È nulla, pertanto, la delibera consiliare che, nell’attivare l’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, estenda l’area acquisibile a superfici diverse da quella puntualmente individuata dal giudicato, introducendo una previsione che ne vanifica la portata precettiva. Resta fermo che, in difetto di una previsione del giudicato che riconosca il danno non patrimoniale nella misura del 20 per cento del valore venale, trova applicazione il primo comma dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, che lo determina nella misura del dieci per cento.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari del 50 per cento di terreni destinati a edilizia economica popolare e irreversibilmente trasformati, avevano ottenuto da questo Tribunale, con sentenza del 27 agosto 2021 passata in giudicato, la condanna del Comune alla restituzione delle aree previa riduzione in pristino, salva la facoltà dell’ente di disporre l’acquisizione sanante, nonché la condanna a proporre il pagamento del risarcimento secondo i criteri fissati in motivazione.
Esperita l’ottemperanza con successiva sentenza del 24 maggio 2023, il Comune ha adottato una deliberazione consiliare con cui ha dato atto della perdurante utilità dell’acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, prevedendo però che potessero formare oggetto del provvedimento anche superfici “diverse non oggetto di alcun decreto di esproprio emesso durante il periodo della legittima occupazione”, individuabili da un consulente tecnico. Contro tale determinazione i ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza e per la nullità parziale della delibera. Il Comune e la Commissione straordinaria di liquidazione non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione del contenuto del giudicato amministrativo, richiamando Cons. Stato, Adunanza plenaria, n. 2 del 15 gennaio 2013: esso non si esaurisce negli effetti demolitori e ripristinatori, ma impone alla parte pubblica soccombente di conformarsi alla regula iuris affermata, vincolando la riedizione del potere. L’obbligo di esecuzione, posto dall’art. 112, comma 1, c.p.a., va letto alla luce dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione e del diritto all’effettività della tutela.
Passando al merito, il Tribunale rileva che la sentenza del 2021 aveva lasciato al Comune due sole alternative: restituire il 50 per cento dell’area di mq. 20.371, illecitamente detenuta, oppure procedere all’acquisizione sanante della stessa area. Tertium non datur. La successiva sentenza del 2023 aveva confermato tale assetto, respingendo come inammissibile l’eccezione, introdotta per la prima volta in ottemperanza, secondo cui le aree sarebbero già state acquisite in forza di un decreto espropriativo.
Su queste basi il Collegio ritiene che la deliberazione consiliare, nella sola parte in cui prevede che possa essere acquisita un’area diversa da quella individuata dal giudicato, introduca una previsione che aggira un obbligo puntuale, vanificando in parte qua la portata precettiva delle sentenze. L’azione di accertamento della nullità parziale merita quindi accoglimento, con conseguente ordine al Comune e alla Commissione straordinaria di liquidazione di dare esatta e completa ottemperanza entro sessanta giorni.
Assorbita la domanda di annullamento proposta in via subordinata, il Collegio disattende invece la richiesta di liquidare il danno non patrimoniale nella misura del 20 per cento del valore venale: la sentenza del 2021 non contiene tale previsione, con la conseguenza che opera il primo comma dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, che fissa l’indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale nella misura del dieci per cento. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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