Divieto detenzione armi per conflittualità familiare e legittima valutazione prognostica del Prefetto (TAR Campania n. 1332 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di armi, munizioni e materie esplodenti, il potere dell’Autorità di pubblica sicurezza di vietarne la detenzione ai sensi dell’art. 39 TULPS costituisce esercizio di una valutazione ampiamente discrezionale, che non presuppone un giudizio di pericolosità sociale in senso proprio né l’accertamento di responsabilità penali. Il giudizio richiesto è di natura prognostica e mira a verificare l’affidabilità del soggetto all’uso delle armi secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio ma una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, tale da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso. A fondamento del divieto possono essere valorizzati, nella loro oggettività, fatti privi di rilievo penale e non attinenti alla materia delle armi, purché sintomatici di una mancata affidabilità individuale. Anche un unico episodio pregiudizievole può giustificare il provvedimento, in ragione della sintomaticità della personalità del destinatario, senza che debba attendersi la reiterazione di un comportamento già accertato come oggettivamente pericoloso. La sussistenza di un quadro di conflittualità familiare costituisce elemento significativo e legittimante il divieto, poiché la tensione nelle relazioni interpersonali, unita alla contiguità dei rapporti, tende ad acuirsi nel tempo e rende inopportuno che i protagonisti del conflitto dispongano di armi.
Il Fatto
La Prefettura di Caserta, con decreto del 29 luglio 2021, ha fatto divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 TULPS. L’adozione del provvedimento trae origine dalla proposta del Comando Stazione Carabinieri di Castel Volturno del 2 marzo 2021, che aveva segnalato due interventi presso l’abitazione dell’interessato per altrettante liti in famiglia.
Nel provvedimento l’Amministrazione richiamava l’episodio del 7 febbraio 2021, nel corso del quale il ricorrente aveva riferito ai militari l’esistenza di un conflitto con il compagno della figlia e il timore che la situazione potesse degenerare, oltre a due deferimenti risalenti al 2011 e al 2018. Il ricorrente ha impugnato il decreto deducendo carenza motivazionale, difetto di istruttoria e irragionevolezza, sostenendo di aver tenuto una condotta irreprensibile e di aver subito egli stesso offese e minacce. Il Ministero dell’Interno si è costituito in resistenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa che nella materia delle armi la regola è il divieto di detenzione, rispetto al quale l’autorizzazione di polizia costituisce deroga, in assenza di un diritto assoluto al porto d’armi. Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 109 del 2019, il giudice amministrativo sottolinea che spetta all’Amministrazione un ampio margine di apprezzamento nella regolamentazione dei presupposti della licenza, nel bilanciamento tra interesse del privato e dovere costituzionale di tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica.
Il potere di valutazione riconosciuto all’Autorità di pubblica sicurezza non presuppone un giudizio di pericolosità sociale in senso proprio, ma un più semplice giudizio prognostico sull’affidabilità dell’interessato, che può fondarsi anche su situazioni non sfociate in condanne penali né in misure di pubblica sicurezza. Il pericolo di abuso va valutato con ragionamento induttivo e non richiede il livello di certezza tipico dell’accertamento penale: è sufficiente una prognosi assistita da attendibile verosimiglianza. Ne consegue l’irrilevanza del principio di cui all’art. 27 Cost. e la natura cautelare e preventiva dei provvedimenti interdittivi.
La sentenza afferma che anche un unico episodio pregiudizievole, per la sintomaticità della personalità del destinatario, può esprimere l’inaffidabilità all’uso delle armi. La massima prudenza imposta dai provvedimenti di sicurezza esclude che, per adottare il divieto, debba attendersi la reiterazione di un comportamento già accertato come oggettivamente pericoloso. Possono quindi essere valorizzati fatti di reato diversi, vicende personali prive di rilevanza penale e anche episodi di modesto o nessun rilievo criminale, purché idonei a ingenerare un non irragionevole sospetto di abuso.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio ritiene le considerazioni della Prefettura scevre da manifesta illogicità e irragionevolezza. La motivazione si fonda sull’episodio del febbraio 2021, che ha evidenziato un clima non sereno tra il ricorrente, la figlia e il compagno di lei, e su tale base risulta plausibile il giudizio di pericolo. Il Tribunale aderisce alla giurisprudenza che qualifica il quadro di conflittualità familiare come elemento significativo legittimante la revoca della licenza, giacché la tensione nelle relazioni, unita alla contiguità dei rapporti, rende inopportuno che i protagonisti del conflitto abbiano disponibilità di armi, ancorché l’uso improprio non si sia già verificato.
Il ricorso è pertanto respinto, risultando il provvedimento sufficientemente motivato nel riferimento alla situazione di conflittualità in atto nella sfera familiare del ricorrente. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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